Pignoramento presso terzi: onere di dichiarazione e rischio di doppio pagamento (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28984/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato, in caso di pignoramenti concorrenti sullo stesso credito, ha l’onere di dichiarare al giudice dell’esecuzione l’esistenza di precedenti pignoramenti. L’omessa dichiarazione lo espone al rischio di doppio pagamento, potendo essere escusso sia nella procedura originaria che da quella dei creditori concorrenti. Il terzo non può limitarsi a eccepire l’indisponibilità del credito, ma deve attivarsi tempestivamente, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. o effettuando la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Il Fatto
Un soggetto (creditore) agiva in esecuzione forzata nei confronti di una debitrice, basandosi su un titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1459/2008 del Tribunale di Velletri. Nella procedura esecutiva, veniva pignorato un credito che la debitrice vantava nei confronti di un terzo (la ricorrente). Successivamente, altri creditori dell’INPS (il creditore originario) notificavano ulteriori pignoramenti presso il medesimo terzo, sullo stesso credito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16006/2011, respingeva l’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente e dichiarava improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi, liberando solo alcuni beni di modesto valore. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7335/2018, rigettava l’appello della ricorrente, confermando la decisione di primo grado. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso e integra la motivazione della sentenza impugnata. La Corte enuncia il principio secondo cui, qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, per dedurre il venir meno della titolarità del credito in capo al creditore, ma solo se e nella misura in cui sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato. In mancanza di tale ordinanza, il terzo ha l’onere di dichiarare la circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., portando a conoscenza del giudice dell’esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.
La Corte sottolinea il ruolo del terzo pignorato come ausiliario del giudice nell’ambito della procedura di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., onerato di fornire informazioni complete. Omettendo tale informazione, il terzo si espone al rischio di doppio pagamento: dovrà corrispondere ai creditori dell’INPS l’importo di cui si è dichiarato debitore e, contemporaneamente, subirà il completamento dell’espropriazione dei beni staggiti dall’INPS. Se, invece, avesse reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità: (i) il credito vantato dall’INPS fosse assegnato ai terzi creditori prima che l’espropriazione mobiliare promossa dall’ente nei confronti della ricorrente si concludesse, e i terzi creditori, succedendo nel credito dell’INPS per effetto dell’ordinanza di assegnazione, avrebbero avuto titolo per proseguire nell’espropriazione; (ii) i terzi debitori, senza attendere l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.
La Cassazione esclude la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, richiamando la sentenza n. 333 del 1972 (non pertinente perché il credito era già stato assegnato) e Cass., Sez. 3, n. 20634 del 2006 (che riguarda il caso in cui la procedura esecutiva presso terzi sia venuta meno dopo il precetto, con cessazione del vincolo di indisponibilità).
Implicazioni Pratiche
- Onere di dichiarazione completa: il terzo pignorato deve dichiarare al giudice e alle parti, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l’esistenza di eventuali pignoramenti concorrenti sullo stesso credito, pena il rischio di dover pagare due volte (al creditore procedente e ai creditori successivi).
- Rimedi contro i pignoramenti successivi: il terzo pignorato, in presenza di pignoramenti concorrenti, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura che lo riguarda, ma solo se è già intervenuta l’ordinanza di assegnazione che ha trasferito il credito al creditore pignorante. Se l’ordinanza non è ancora intervenuta, il terzo deve attendere e attivarsi con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. o con istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.
- Eccezione di indisponibilità del credito: l’avvocato del terzo pignorato non può limitarsi a eccepire generiche cause di indisponibilità del credito, ma deve allegare e provare fatti specifici (es. avvenuta assegnazione, estinzione del credito) che facciano venir meno il diritto del creditore procedente. L’eccezione deve essere proposta tempestivamente, a pena di decadenza.
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