Rettifica IVA e persistente qualificazione catastale dell’immobile strumentale (Cass. civ. Sez. V n. 26323 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rettifica della detrazione dell’IVA, la persistente classificazione catastale del bene come immobile strumentale per natura non esclude la rilevanza della sua successiva utilizzazione per operazioni esenti. Il giudice deve verificare se, rispetto agli elementi considerati al momento della detrazione iniziale, tale utilizzazione abbia comportato una diversa misura del diritto alla detrazione, e deve determinare la rettifica secondo la disciplina applicabile alla specifica categoria di bene. L’art. 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 disciplina il rapporto tra detrazione originariamente esercitata e utilizzazione successiva del bene, non la qualificazione catastale dello stesso. Il riferimento alla categoria D/8, o a criteri oggettivi di strumentalità, attiene alla diversa questione dell’inerenza e non risolve il profilo della rettifica.
Il Fatto
Una società, quale incorporante di altra società, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava IVA per l’anno d’imposta 2017, ritenendo dovuta la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972. La contestazione muoveva dalla concessione in godimento, in regime di esenzione IVA, di un complesso industriale classificato nella categoria catastale D/8 e dei relativi impianti. Il bene era stato originariamente acquistato come strumentale all’attività d’impresa, con detrazione dell’IVA, e successivamente concesso in locazione a terzi.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, accoglieva l’appello incidentale della contribuente sulle spese e fondava il rigetto sull’assunto che l’immobile appartenesse alla categoria catastale D/8 e fosse quindi strumentale per natura, richiamando Cass. n. 16664/2021. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente: il motivo non sollecita una rivalutazione del merito, ma censura l’errore di diritto della Corte territoriale per avere attribuito rilievo decisivo alla qualificazione catastale del bene senza confrontarsi con il profilo della successiva utilizzazione del complesso per operazioni esenti. I dati rilevanti risultano acquisiti e non controversi; la censura investe la qualificazione giuridica della concessione in godimento.
La questione di diritto è se la concessione in godimento a terzi, in regime di esenzione IVA, del complesso industriale per il quale era stata operata la detrazione abbia determinato un mutamento di utilizzazione rilevante ai fini della rettifica ex art. 19-bis.2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla persistente classificazione catastale come immobile strumentale.
Il richiamo operato dalla sentenza impugnata a Cass. n. 16664/2021 è inconferente: quella pronuncia concerne l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale e non affronta la rettifica della detrazione IVA conseguente alla successiva utilizzazione per operazioni esenti. Il giudice del gravame ha pertanto arrestato il proprio esame alla qualificazione catastale, senza verificarne gli effetti sul diritto alla detrazione. La rettifica non presuppone che il bene perda la propria natura catastale o cessi di essere inerente all’attività d’impresa, ma richiede di verificare se, dopo la detrazione iniziale, esso sia stato utilizzato per operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione in misura diversa.
La Corte richiama i principi secondo cui occorre accertare in concreto l’effettiva inerenza del bene rispetto alle finalità imprenditoriali (Cass. n. 25635/2022; Cass. n. 13755/2025; Cass. n. 7440/2021; Cass. n. 3396/2020), escludendo che la semplice percezione di un reddito sia sufficiente a connotare la strumentalità. Sul piano del diritto dell’Unione, la disciplina della rettifica valorizza il nesso tra detrazione iniziale e utilizzazione successiva: la sola qualificazione catastale non esaurisce la verifica richiesta dagli artt. 184-187 della direttiva 2006/112/CE. Il meccanismo di rettifica degli artt. 184-190 mira ad aumentare la precisione delle detrazioni e ad assicurare la neutralità dell’IVA.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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