Annullamento dell’atto impositivo preclude ogni attività di riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 26336 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto impositivo, anche con sentenza non passata in giudicato, determina la perdita di efficacia dell’atto quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche di natura cautelare. Ne consegue che l’atto annullato non può sostenere alcuna iniziativa riconducibile all’attività di riscossione, compresa quella diretta ad assicurarne il buon esito, come il fermo amministrativo. La regola sostanziale vale in ogni stato del giudizio di impugnazione, non richiedendo l’efficacia esecutiva della pronuncia di annullamento. Il processo tributario è di impugnazione-merito e non di mera impugnazione-annullamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su dieci atti impositivi, proposta dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado su tutti i profili controversi.
Contro la sentenza di seconde cure la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. L’agente della riscossione si è costituito senza proporre controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso. La questione centrale riguarda la sorte del preavviso di fermo quando uno degli atti presupposti sia stato annullato in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67-bis e 68 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di seconde cure aveva distinto i concetti di esecutività ed efficacia della sentenza, ritenendo che la disposizione riguardasse solo le sentenze di condanna e non quelle di annullamento, qualificate come a efficacia non esecutiva.
Tale percorso argomentativo contrasta con i principi delle Sezioni Unite n. 758 del 2017. Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento, perché è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di merito sul rapporto d’imposta. Se il giudice annulla l’atto impositivo, anche in via non definitiva, questo perde efficacia quale titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione dell’azione di riscossione provvisoria.
Riconoscere all’istituto una capacità di resistenza all’annullamento non irretrattabile non ha fondamento normativo e non risponde a un equo bilanciamento degli interessi. L’annullamento dell’atto impositivo preclude, quindi, in generale qualsiasi iniziativa riconducibile all’attività di riscossione, compresa quella cautelare come il fermo amministrativo, che incide sul patrimonio del contribuente in presenza di un titolo annullato in sede giurisdizionale.
La Corte rileva che la sentenza di annullamento della cartella è stata emessa il 25/02/2016, mentre il preavviso di fermo impugnato è stato notificato il 04/07/2016. Il giudice di seconde cure ha affermato l’efficacia non esecutiva della pronuncia senza verificare se questa potesse produrre effetto sull’atto emesso successivamente. Si rende necessario un nuovo accertamento in sede di rinvio.
Il primo motivo, sulla rappresentanza dell’agente della riscossione, è infondato: l’art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude il patrocinio di avvocati del libero foro, come precisato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti, mentre il quinto è assorbito per la cartella e inammissibile per l’avviso di accertamento. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Nota della Redazione
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