Amministratore di fatto non legittimato a impugnare l’avviso di accertamento della società (Cass. civ. Sez. V n. 26360 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’amministratore di fatto di una società, ancorché destinatario della notificazione dell’avviso di accertamento, è privo di legittimazione e di interesse ad impugnare l’atto impositivo emesso esclusivamente nei confronti dell’ente. La legitimatio ad causam costituisce condizione dell’azione riconducibile all’art. 81 c.p.c. e la sua mancanza è vizio processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non neutralizzabile dalla mancata impugnazione o dalla omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Non si forma il giudicato implicito sul difetto di legittimazione quando il giudice di merito abbia deciso la controversia senza pronunciarsi espressamente su tale vizio. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di fatto di una società esterovestita di diritto irlandese, è stato destinatario della notificazione di sei avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, per omesso pagamento di imposte e IVA in relazione ad alcuni anni di imposta. Gli atti impositivi erano diretti esclusivamente nei confronti della società, ma la notificazione era stata indirizzata al ricorrente nella sua asserita qualità di amministratore di fatto.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’impugnazione del ricorrente, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova della gestione di fatto. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva riconosciuto provato il ruolo di amministratore di fatto e la legittimazione a ricevere la notificazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione dell’art. 2639 c.c. e omesso esame di fatto decisivo. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente, come questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, la legitimatio ad causam dell’amministratore di fatto che sia stato solo destinatario della notificazione dell’atto impositivo emesso nei confronti della società. La questione, pur non trattata espressamente nei gradi di merito, costituisce condizione dell’azione che impone di verificare la coincidenza tra le parti del processo e i destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Il Collegio ribadisce che la legitimatio ad causam attiene ai requisiti fondanti la struttura del processo ed è vizio processuale che mina in radice la validità del rapporto processuale. La sua mancanza è rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, a prescindere dall’inerzia delle parti, senza che possa essere neutralizzata dall’omessa impugnazione o dalla mancata riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
La Corte esclude la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione, poiché la condizione dell’azione è posta a tutela del diritto al contraddittorio del soggetto cui la legge attribuisce la posizione giuridica dedotta in giudizio. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 e i precedenti Cass. n. 4248/2016, n. 21863/2019, n. 6762/2021 e n. 4235/2023, si afferma che il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di tale gravità è inesauribile.
Nel merito, la giurisprudenza consolidata esclude che l’amministratore di fatto possa impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società. La rappresentanza legale spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, salvo il caso previsto dall’art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, applicabile solo ove la rappresentanza non sia determinabile secondo la legge civile. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 26702 del 2022, n. 15742 del 2014, n. 36034 del 2021, n. 4823 del 2023 e n. 5930 del 2025.
La persona fisica destinataria di un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa nei suoi confronti, neppure in via solidale o sanzionatoria, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche per negare la qualità rappresentativa in ragione della quale la notifica è stata indirizzata, come affermato da Cass. n. 12864 del 2025 e n. 7763 del 2019. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato pretese fiscali vantate anche nei suoi confronti, né di aver assunto un ruolo tale da attribuirgli la rappresentanza legale della società: difetta quindi la legittimazione all’impugnazione degli avvisi sociali. Il ricorso è pertanto inammissibile e la sentenza è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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