Questioni nuove in Cassazione e motivazione per relationem nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10628 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nel merito e non rilevabili d’ufficio. Il ricorrente che deduca in Cassazione una questione non riproposta in appello ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito e di indicare l’atto in cui vi ha provveduto, onde consentire il controllo ex actis. Nel processo tributario la motivazione per relationem rispetto ad altra sentenza, anche non passata in giudicato, è valida purché la decisione resti autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma valutazione critica; è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2009, con cui l’amministrazione finanziaria contestava a una società un maggior imponibile ai fini IRPEF e IRAP, un maggior volume d’affari ai fini IVA e, di riflesso, maggiori redditi di partecipazione in capo ai due soci. I contribuenti impugnavano separatamente gli atti davanti alla C.t.p. competente, che, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente le domande, rideterminando ricavi e costi e confermando la validità della motivazione degli avvisi.
Proposto appello, la C.t.r. lo rigettava integralmente, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava il mancato rilievo d’ufficio della nullità degli avvisi di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo. La Corte lo dichiara inammissibile: la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata e gli stessi ricorrenti ammettono di non averla riproposta in appello. Si sollecita così un intervento ex officio del giudice di legittimità, non esercitabile.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui i motivi del ricorso devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo deducibili per la prima volta in Cassazione censure non trattate nel merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. n. 6989/2004; Cass. n. 5561/2004; Cass. n. 1915/2004). Il ricorrente deve inoltre allegare l’avvenuta deduzione in sede di merito e indicare l’atto in cui l’ha effettuata, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 20518 del 28/07/2008). Nella specie, la censura proposta in primo grado deve intendersi implicitamente rinunciata.
Quanto al secondo motivo, relativo all’error in procedendo per motivazione apparente, la Corte lo dichiara infondato. Il vizio di motivazione si configura quando questa manchi del tutto, ovvero quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., SS. UU., n. 8053 del 2014; Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018).
La Corte ribadisce che la motivazione per relationem è ammissibile purché autosufficiente, con riproduzione dei contenuti mutuati e autonoma valutazione critica; è nulla solo se si limita a indicare la fonte senza rendere individuabili le ragioni del dispositivo (Cass. n. 107/2015; Cass. n. 5209/2018; Cass. n. 17403/2018; Cass. n. 21978/2018). Nel caso concreto la C.t.r., dopo aver condiviso l’iter dei primi giudici, ha svolto un proprio esame, rilevando che la documentazione prodotta non comprovava quanto sostenuto.
La censura si risolve, infine, nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass., SS.UU., n. 34476/2019). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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