Onere probatorio su sgravi contributivi e indennità di trasferta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26362 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sul datore di lavoro che invoca l’esenzione dall’obbligo contributivo per le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti grava l’onere di provare i presupposti del beneficio, e quindi l’effettiva sussistenza delle trasferte, la loro causa e il rispetto dei limiti di esenzione previsti dall’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986. All’ente previdenziale compete solo la prova dell’erogazione delle somme in costanza di rapporto di lavoro. Il regime speciale dei trasfertisti di cui all’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986, come interpretato autenticamente dall’art. 7, quinquies, comma 1, del d.l. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, presuppone la compresenza di tre requisiti contestuali: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, attività che richiede continua mobilità del dipendente, corresponsione di un’indennità fissa svincolata dalla verifica delle singole trasferte. Non è consentito desumere la temporaneità dello spostamento dal solo tipo di attività svolta.
Il Fatto
Una società cooperativa aveva contestato davanti al Tribunale di Milano un verbale unico di accertamento e notificazione, chiedendo che fossero dichiarati non dovuti i premi assicurativi maturati su somme erogate in busta paga come trasferta forfettaria nel periodo compreso tra marzo 2010 e gennaio 2015. In subordine aveva chiesto che le somme corrisposte a soci e capisquadra fossero ricondotte al regime contributivo dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986, con conseguente ricalcolo dei premi.
Il primo giudice aveva accolto la domanda subordinata soltanto per le posizioni dei capisquadra, respingendo nel resto il ricorso. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’ente previdenziale con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo invocava la violazione dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986. La Corte ha rilevato che la censura, dietro la parvenza della violazione di legge, si traduce in una richiesta di revisione del merito non consentita in sede di legittimità: il ricorrente non spiega in cosa sarebbe consistita la violazione della norma, ma mira a sovvertire le conclusioni del giudice territoriale fondate sulla documentazione in atti.
Il motivo, inoltre, non si confronta con il fulcro della decisione impugnata: la parte appellante non aveva assolto all’onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare le trasferte dei dipendenti cui era stata erogata l’indennità. Per una parte dei lavoratori la busta paga non indicava nemmeno la sede ordinaria di lavoro; per la parte restante la sede indicata era quella di abituale svolgimento dell’attività. In entrambi i casi difettava il requisito della temporaneità dell’adibizione a una sede diversa.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre all’ente previdenziale incombe la prova dell’erogazione delle somme in dipendenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare la causa di esclusione dell’obbligo contributivo. Chi rivendica l’esonero deve dimostrare le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità per ciascun giorno, nonché il rispetto dei limiti di esenzione.
Il secondo motivo, relativo all’art. 7, quinquies, comma 1, del d.l. n. 193/2016, è parimenti inammissibile. La corte territoriale aveva accertato che per una parte dei lavoratori mancava il primo dei tre requisiti richiesti dalla norma interpretativa, essendo la sede di lavoro indicata nei contratti, e che le allegazioni sulla mobilità continuativa degli addetti erano generiche. Lo spostamento temporaneo non può ritenersi in re ipsa, perché i lavoratori ben potrebbero essere assegnati continuativamente alle medesime sedi. Il motivo non argomenta su tale snodo decisionale. Il ricorso è dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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