Omessa sottoscrizione della cartella esattoriale: nessuna invalidità e nullità dell’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8192 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata fin dall’origine redatta e notificata in forma digitale. In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione. La mancata sottoscrizione non è quindi causa di nullità dell’atto di riscossione.
La dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012, con la sentenza Corte cost. n. 37 del 2015, non incide sulla validità degli atti impositivi che richiedono la sottoscrizione. Tali atti devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. Ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo in un atto del processo, è sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma, in capo al sottoscrivente, della posizione apicale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata nel 2021, dell’importo complessivo di euro 3.728,58, deducendo la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo spirato il termine per l’iscrizione a ruolo. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, osservando che l’iscrizione a ruolo faceva seguito alla decadenza del contribuente dalla rateazione di una comunicazione di irregolarità emessa per controllo formale della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013. La notifica della cartella risultava pertanto tempestiva, per effetto della sospensione delle attività di riscossione disposta in occasione dell’emergenza pandemica da Covid-19.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento, questione che assumeva essere stata sollevata sin dal primo grado di giudizio. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Richiamando i propri precedenti, osserva che l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non comporta l’invalidità dell’atto, indipendentemente dalla sua forma di redazione e notifica. Inoltre, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione del ruolo, con la conseguenza che la questione sollevata difetta di decisività.
La Suprema Corte chiarisce che il riferimento della sentenza impugnata all’avviso di accertamento deve intendersi in termini argomentativi, estendendo il principio anche alla cartella di pagamento. Per gli avvisi di accertamento, l’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 richiede la sottoscrizione a pena di nullità da parte del capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale. Nessun effetto sulla validità di tali atti può quindi conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 37 del 2015.
Il motivo è infondato anche nella parte in cui denuncia l’omessa considerazione dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello agenziale. Ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo nel processo, è sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma al sottoscrivente della posizione apicale, essendo irrilevante la richiamata declaratoria d’incostituzionalità.
Il secondo motivo, riguardante la pretesa illegittima integrazione della motivazione dell’atto impositivo in appello, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto né la comunicazione di irregolarità né la cartella di pagamento, e comunque manifestamente infondato. La Corte chiarisce che la questione attiene al piano processuale: la parte privata aveva introdotto il tema della tardività della cartella, e l’aver tenuto conto che la cartella conseguiva al mancato pagamento di una rata non ha ampliato l’oggetto del giudizio. La produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche se comporta un ampliamento della materia del contendere, purché avvenga entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 dello stesso decreto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.