Appello tributario nullo per decisione ultra petita sulla notifica all’ente riscossore (Cass. civ. Sez. V n. 9133 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando il contribuente impugna in appello la sentenza di primo grado dolendosi della mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico, senza censurare il capo che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata notifica allo ente riscossore, il giudice d’appello non può riesaminare d’ufficio tale statuizione. La questione, non investita dall’impugnazione, non forma oggetto del thema decidendum e la pronuncia che la tratti è affetta da ultrapetizione, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La circostanza che il ricorrente abbia ampliato il contraddittorio nei confronti dell’ente riscossore non legittima il giudice a decidere su un capo non appellato, restando fermo che, anche nella fattispecie inversa, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario. La pronuncia è pertanto cassa con rinvio.

Il Fatto

Il contribuente propose ricorso avverso una intimazione di pagamento, eccependone l’illegittimità per la mancata notifica delle cartelle prodromiche. Il ricorso fu notificato all’Agenzia delle entrate e non all’ente riscossore. Il giudice di primo grado lo dichiarò inammissibile proprio per l’omessa notifica all’ente riscossore.

Il contribuente appellò, notificando questa volta l’atto a entrambi gli enti e insistendo sulla mancata notifica degli atti prodromici. La Commissione tributaria regionale accolse l’impugnazione e annullò l’atto, ritenendo erronea la pronuncia di primo grado e non provata la notifica delle cartelle. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il contribuente è rimasto intimato e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono trattati congiuntamente per connessione. La Corte esclude anzitutto che la controversia trovi origine nella conoscenza delle cartelle mediante un estratto di ruolo: la sentenza impugnata richiama quale atto formalmente impugnato una intimazione di pagamento, senza elementi contrari.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la scelta del contribuente di individuare nel concessionario, anziché nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che grava sul concessionario, senza che il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. È così esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario (Cass. n. 14991 del 2020; Cass. n. 10019 del 2018; Cass. n. 21220 del 2012; Sez. U. n. 16412 del 2007; n. 476 del 2008; n. 15310 del 2009; n. 13082 del 2011).

Nel caso di specie, osserva la Corte, si è in una ipotesi inversa: il ricorso è proposto avverso un atto d’intimazione per mancata notifica della cartella prodromica, atto materialmente compiuto dal riscossore, senza contestazione del credito erariale. Anche qui, peraltro, è esclusa l’ipotesi di litisconsorzio necessario. Dalla sentenza stessa emerge però che il contribuente aveva appellato la pronuncia di primo grado lamentando la mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico, senza impugnare il capo sull’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica all’ente riscossore.

Il giudice d’appello, dinanzi al quale il contribuente ha ampliato il contraddittorio verso il riscossore, ha trattato espressamente la questione, pur in assenza di impugnazione sul punto. In tal modo, conclude la Corte, la Commissione regionale ha deciso ultra petita: la pronuncia è viziata da nullità e va cassata. I motivi quarto, quinto e sesto, relativi all’estratto di ruolo, all’omesso esame di un fatto decisivo e alla regolamentazione delle spese, restano assorbiti. La sentenza è dichiarata nulla e cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, perché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *