Motivazione apparente se disattende CTU senza spiegare criteri di stima (Cass. civ. Sez. V n. 26373 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che disattenda le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulla stima del valore venale dell’immobile, limitandosi ad affermare che l’inserimento del terreno nel P.R.G. ne determina un incremento di valore, senza indicare la metodologia estimativa applicata né giustificare il dissenso dal consulente, è affetta da motivazione apparente e va cassata. La motivazione apparente ricorre anche quando l’apparato argomentativo sia graficamente esistente, ma costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La rinuncia ai motivi di ricorso dichiarata con la memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ. non richiede procura speciale e determina l’inammissibilità dei motivi rinunciati per carenza sopravvenuta di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui il Comune aveva preteso l’ICI per l’anno 2009, pari a € 16.232,39, in relazione a un’area edificabile, per omessa dichiarazione e omesso versamento. Egli rivendicava l’esenzione per la qualità di coltivatore diretto, già riconosciuta con giudicato formatosi su una sentenza della Commissione tributaria provinciale relativa all’anno 2008, avente ad oggetto la medesima area.
Il giudice di primo grado, dopo consulenza tecnica d’ufficio, ha respinto il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, negando l’estensione del giudicato esterno e rilevando che il contribuente traeva la maggior parte del reddito dall’esercizio della professione medica. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la sorte dei primi due motivi. Con la memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato ad essi, senza necessità di una procura speciale ad hoc. La rinuncia rende superflua ogni decisione sulla loro fondatezza e si traduce in una dichiarazione di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.
Il terzo motivo è invece fondato. Il ricorrente denunciava violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per avere l’appello rigettato con motivazione assolutamente carente o meramente apparente, senza spiegazione logica del dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
La Corte ricorda che l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ricalcando l’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone alla sentenza la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La mancanza di motivazione rileva sia nella sua radicale carenza, sia quando essa si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
La Corte precisa poi la nozione di motivazione apparente: essa sussiste quando l’apparato argomentativo, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante, risulta costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è vaga e generica nel dare contezza degli elementi estimativi. Essa ha avallato il valore venale determinato dall’ente impositore, disattendendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza alcun riferimento concreto ai criteri di stima, essendosi limitata ad affermare che l’inserimento del terreno nel P.R.G. ne determina un incremento di valore quantificato dal Comune sulla scorta delle valutazioni dell’ufficio tecnico. Tale argomentazione non offre alcun riscontro sulla metodologia applicata e non giustifica il dissenso dalle conclusioni del consulente.
La Corte accoglie pertanto il terzo motivo, dichiara l’inammissibilità del primo e del secondo per carenza sopravvenuta di interesse e l’assorbimento del quarto e del quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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