Motivazione apparente e rinuncia ai motivi nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26372 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza tributaria che disattende le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sul valore venale dell’immobile, limitandosi ad affermare che l’inserimento del terreno nel P.R.G. ne determina un incremento di valore, senza indicare i criteri estimativi concretamente seguiti, è affetta da motivazione apparente ed è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, non attingendo il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La rinuncia ai motivi di ricorso contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ. non richiede procura speciale e comporta la dichiarazione di inammissibilità dei motivi rinunciati per carenza sopravvenuta di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., rendendo superflua ogni pronuncia sulla loro fondatezza.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento dell’ICI relativa a un’area edificabile, disconoscendosi l’esenzione per la qualità di coltivatore diretto già riconosciuta con giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa a un diverso anno d’imposta sulla medesima area. La Commissione tributaria provinciale, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, respingeva il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo non condivisibili le conclusioni del consulente sull’inedificabilità di fatto del terreno e sulla decadenza del P.R.G., escludendo l’estensione del giudicato esterno e negando la qualifica di coltivatore diretto.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Nella memoria illustrativa il difensore rinunciava espressamente al primo e al secondo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la rinuncia ai primi due motivi, dichiarata in memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ. Il Collegio osserva che la rinuncia non richiede una procura speciale ad hoc, secondo un orientamento consolidato, e che la relativa formula decisoria è la dichiarazione di inammissibilità dei motivi rinunciati per carenza sopravvenuta di interesse ad una qualsivoglia pronuncia ex art. 100 cod. proc. civ., restando superflua ogni valutazione di fondatezza.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello con motivazione assolutamente carente o meramente apparente, senza spiegazione logica del dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Il motivo è giudicato fondato.
La Corte richiama l’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, che impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ribadisce che la mancanza di motivazione rileva sia nei casi di sua radicale carenza, sia quando essa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. La motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non attingendo il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Nel caso concreto la sentenza impugnata appare vaga e generica nel dare contezza degli elementi apprezzabili ai fini della stima dell’immobile. Essa ha condiviso la valutazione del valore venale dell’ente impositore, disattendendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza alcuna motivazione concreta sui criteri estimativi. La Commissione regionale si è limitata ad affermare che l’inserimento del terreno nel P.R.G. vale a determinare un incremento di valore, senza fornire alcun riscontro sulla metodologia di stima applicata e senza giustificare il proprio dissenso dalle conclusioni del consulente.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del terzo motivo, con assorbimento del quarto e del quinto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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