Motivazione non apparente e giudicato esterno ad abundantiam: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 26380 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., con la preclusione derivante dalla regola della doppia conforme di cui all’art. 360, comma quarto, c.p.c. Il giudicato esterno formatosi su annualità impositive diverse non è estensibile a quella successiva, poiché il valore delle aree è elemento variabile nel tempo. Ove però la sentenza fondi la decisione sulla autonoma valutazione del valore degli immobili, il richiamo al giudicato costituisce motivazione ad abundantiam e il motivo che la censuri è inammissibile per difetto di interesse. In tema di IMU, l’obbligo motivazionale dell’avviso è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali.
Il Fatto
Una società concessionaria, per conto di un Comune, notificava a un contribuente un avviso di liquidazione per IMU 2013, di importo superiore a ottomila euro. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, confermava la decisione, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso, attendibili le valutazioni dei consulenti dell’ente e richiamando il giudicato esterno formatosi su pronunce relative alle annate 2010 e 2011.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi, poi integrati da memoria. La concessionaria resisteva con controricorso. L’ente locale rimaneva intimato. Il Procuratore Generale chiedeva la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non trascrivendo gli atti che si assumono riprodotti. Il ricorso omette inoltre di chiarire le ragioni per cui non dovrebbe operare la preclusione della doppia conforme ex art. 360, comma quarto, c.p.c. e non individua il fatto storico pretermesso. La motivazione, poi, supera ampiamente il minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014): la riproduzione di atti di parte non è causa di nullità se le ragioni della decisione restano attribuibili al giudice.
I motivi secondo e terzo, relativi all’omessa ammissione di CTU, sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La scelta del mezzo istruttorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., con la preclusione dell’art. 348-ter, comma quinto, c.p.c. e dell’art. 360, comma quarto, c.p.c.
Sul quarto motivo, concernente il giudicato esterno, la Corte dà ragione al ricorrente sul piano teorico: non è estensibile al 2013 il giudicato sulle annate 2010 e 2011, poiché il valore delle aree è elemento variabile nel tempo (Cass. Sez. 5, n. 5766/2021). Il motivo è però inammissibile: la sentenza si fonda anzitutto sulla autonoma valutazione del valore delle aree, e il richiamo al giudicato è motivazione ad abundantiam, irrilevante e non impugnabile (Cass. Sez. 2, n. 24027/2026).
Il quinto motivo, sulla motivazione dell’avviso, è inammissibile per mancata trascrizione dell’atto, e comunque infondato: in tema di IMU l’obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente può conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali (Cass. Sez. 5, n. 26336/2024). Il sesto motivo, sulla determinazione del valore dei terreni, sollecita una inammissibile rivalutazione in fatto del materiale probatorio.
Il settimo motivo, infine, è infondato. La liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari segue i parametri degli avvocati con riduzione del venti per cento ex art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156/2015; nel caso concreto la riduzione applicata è risultata persino superiore. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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