Accorpamento consorzi bonifica Sicilia, nessuna estinzione automatica (Cass. civ. Sez. V n. 26392 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nell’istituire i nuovi macro consorzi di bonifica, non determina l’estinzione dei consorzi territoriali accorpati. La riunificazione costituisce un obiettivo programmatico che si realizza solo all’esito del procedimento di riorganizzazione, con la conseguenza che i consorzi accorpati permangono in vita e conservano la titolarità delle attività e degli affidamenti in atto sino al completamento del processo. La legitimatio ad causam del consorzio accorpato resta pertanto sussistente e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica siciliano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in controversia sull’impugnazione di una cartella di pagamento per contributi consortili, aveva dichiarato l’inammissibilità del suo appello.

Il giudice di appello, confermando la decisione di prime cure favorevole al contribuente, aveva ritenuto il consorzio non più esistente in quanto accorpato, insieme ad altri enti, nel nuovo Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, per cui l’atto riscossivo andava annullato. Il contribuente ha resistito eccependo il difetto di legitimatio ad causam del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e il secondo, con cui si contestava l’interpretazione dell’art. 13 l.r. n. 5/2014. Preliminarmente il Collegio rinvia lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità allo scrutinio del secondo motivo.

Il primo motivo è giudicato infondato. Il giudice del gravame non ha pronunciato ultra petita, avendo affrontato d’ufficio la questione relativa alla legitimatio ad causam, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 in tema di giudicato interno sulle questioni processuali, evidenziando che i vizi rilevabili d’ufficio “in ogni stato e grado” e le questioni “fondanti” sfuggono alla preclusione.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 ha ridefinito gli ambiti territoriali, istituendo due macro consorzi; l’art. 19 del regolamento di organizzazione ha previsto che il nuovo consorzio succede ai preesistenti in tutti i rapporti giuridici e ha mantenuto vigenti i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati. Con successive deliberazioni è stato introdotto un “periodo transitorio”, nel quale i consorzi accorpati operano quali mandatari senza rappresentanza del nuovo ente.

La Corte ritiene l’interpretazione del giudice regionale assertiva e non coerente con il dato letterale. La norma, programmaticamente volta a unificare i comprensori, non contempla alcun effetto estintivo immediato dei consorzi accorpati, non essendo prevista alcuna procedura di liquidazione. Richiamata la pronuncia Cass., Sez. 1^, n. 22104 del 2025, la Corte afferma che, in assenza di un’espressa statuizione d’estinzione, questa consegue solo all’esaurimento della procedura di accorpamento. Ne deriva la sopravvivenza del consorzio accorpato sino al completamento del processo, con permanenza degli affidamenti.

La Corte precisa infine che la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza è stata superflua ed errata, essendo tale istituto non esportabile in ambito pubblicistico. Tuttavia tale erronea enunciazione non ha inciso sulla legittimità dell’atto impositivo, poiché il consorzio accorpato conservava il potere di emanarlo in virtù del perdurante affidamento dell’attività. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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