Doppia conforme e onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29583 del 08.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado non è censurabile con il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operando la preclusione del doppia conforme prevista dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. Nel processo tributario, una volta emesso un accertamento provvisto di motivazione non contestata, l’Ufficio deve dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa, ma ciò non altera i generali principi in tema di prova: spetta al contribuente fornire la prova che la ricostruzione operata dall’Ufficio è priva di fondamento, secondo il criterio di riparto dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, pur risultando titolare di redditi da fabbricati non dichiarati per € 201.800,00, derivanti dalla locazione di immobili siti in Formello.

La ricorrente è risultata soccombente sia in primo grado sia in appello. Ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Dopo il deposito della proposta di definizione accelerata, la ricorrente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe imposto alla convenuta sostanziale, e non all’Agenzia, l’onere di provare la mancanza di titolarità del diritto di superficie su alcune unità immobiliari.

La Corte rileva anzitutto un profilo di qualificazione: sebbene la rubrica richiami il n. 4, la contestazione attinge in realtà al vizio di cui al n. 5 dello stesso articolo, poiché censura l’omesso esame di un fatto — la non titolarità dei diritti immobiliari — ritenuto decisivo.

Su tale base il motivo è dichiarato inammissibile. Opera la preclusione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.: la sentenza d’appello fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado non è censurabile con il motivo del n. 5. Nel caso concreto ricorre l’ipotesi di doppia conforme, poiché entrambe le decisioni partecipano della medesima ratio decidendi e rigettano il ricorso sulla scorta della inidoneità delle prove contrarie prodotte. Il Collegio richiama la preclusione già prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. e attualmente dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., nonché il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il ricorso è inoltre infondato quanto all’asserita errata applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova. La tesi della contribuente, secondo cui l’Ufficio dovrebbe provare il fondamento della pretesa tributaria senza alcun onere a carico del privato, non è condivisibile. La Corte riconosce che l’Ufficio deve dimostrare i fatti che hanno portato alla formulazione dell’accertamento, ma precisa che ciò non altera i generali principi in tema di prova. Una volta emesso un accertamento motivato — circostanza non contestata — spetta al contribuente provare che la ricostruzione dell’Ufficio è priva di fondamento.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese e agli ulteriori importi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, oltre alla somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e a quella in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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