Inammissibile il motivo che non contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 26443 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, traducendosi in una critica della decisione. La mancata considerazione delle motivazioni del provvedimento comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare l’omesso esame di un vero e proprio fatto storico e normativo, non di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori. Il ricorrente deve indicare il fatto non esaminato, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. Non è più deducibile in sede di legittimità il vizio di insufficienza della motivazione dopo la riformulazione della norma.

Il Fatto

Il contribuente impugna per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’iscrizione ipotecaria compiuta dal concessionario per la riscossione.

La CTR ha dichiarato inammissibili alcuni motivi — prescrizione, decadenza, omessa indicazione della data di consegna dei ruoli e del criterio di calcolo degli interessi — per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, confermando nel resto la decisione di prime cure. Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che i giudici di appello avevano trascurato le eccezioni sollevate. La Corte rigetta la censura: la CTR ha espressamente affrontato l’esame delle questioni, affermando che le doglianze erano inammissibili in quanto prospettate per la prima volta in grado di appello nella memoria illustrativa. Da ciò non può ravvisarsi alcun vizio di omessa pronuncia.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente riproduce il contenuto delle doglianze già formulate nei gradi di merito, lamentandone l’omesso accoglimento. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui è necessario contestare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il motivo di impugnazione si traduce in una critica della decisione, non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento: la loro mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che si risolve in un “non motivo” sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. Il ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza di appello, che avrebbe dichiarato inammissibili doglianze già articolate nel ricorso di primo grado. La Corte ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare l’omesso esame di un vero e proprio fatto storico e normativo, non le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori.

Il fatto deve risultare dal contenuto della sentenza o dagli atti processuali, aver costituito oggetto di discussione e rivestire carattere decisivo. Il ricorrente è tenuto a indicare il fatto storico non esaminato, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. Nel caso di specie le censure esorbitano dal perimetro applicativo della norma, non sostanziandosi nella denuncia della mancata disamina di un fatto storico. La Corte ricorda infine che il vizio di insufficienza della motivazione non è più deducibile in sede di legittimità dopo la riformulazione della norma disposta dal d.l. n. 83 del 2012. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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