Accertamenti bancari e conti di terzi: la delega non basta per la presunzione di riferibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 10514 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, le movimentazioni bancarie relative a conti correnti formalmente intestati a terzi possono essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria per la ricostruzione del reddito del contribuente solo a condizione che quest’ultima fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, della loro riferibilità al contribuente stesso. La mera esistenza di una delega ad operare sul conto intestato al terzo non è sufficiente a fondare tale presunzione, occorrendo ulteriori indizi da cui dedurre la concreta disponibilità del conto e degli importi movimentati; qualora il terzo sia una società, è necessaria anche la prova di una concreta partecipazione alla sua gestione mediante l’esercizio di poteri decisionali e di controllo. Il vincolo familiare tra contribuente e terzo intestatario non integra una prova presuntiva qualificata della riferibilità, essendo richiesti ulteriori elementi, il cui onere di allegazione grava sull’ufficio, idonei a dimostrare che la situazione reddituale del terzo non giustifica le movimentazioni riscontrate. Ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, il giudice è tenuto a una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo sufficiente una valutazione per categorie o gruppi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale determinava un maggiore reddito sulla base delle movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti a lui intestati e su quelli intestati anche a terzi, tra cui una società e familiari. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, escludendo la riferibilità al contribuente delle movimentazioni sul conto della società.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, riformava la sentenza ritenendo la delega ad operare sul conto della società elemento sufficiente per l’inversione dell’onere della prova, rigettando altresì l’appello incidentale del contribuente per l’insufficienza delle giustificazioni fornite. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che la formulazione dei motivi non richiede l’adozione di formule sacramentali né l’esatta indicazione numerica del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., essendo sufficiente la sussumibilità della doglianza entro uno dei motivi tassativi, nella specie quello di violazione di legge.
Nel merito, la Corte distingue la posizione delle operazioni effettuate sul conto intestato alla società da quelle relative al conto personale del contribuente. Quanto al primo profilo, richiama il principio per cui l’amministrazione può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari su conti intestati a terzi, ma deve fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, della riferibilità al contribuente. Tale prova non può essere desunta dalla sola delega ad operare, in difetto di ulteriori indizi sulla concreta disponibilità del conto e, nel caso di società, sulla partecipazione alla gestione mediante l’esercizio di poteri decisionali e di controllo. Nella specie, il contribuente non rivestiva alcuna carica sociale e la CTR non aveva svolto alcuna indagine ulteriore, limitandosi a valorizzare la delega.
Quanto alle movimentazioni sul conto intestato al contribuente, la Corte censura la motivazione del giudice di appello che aveva liquidato le spiegazioni fornite come un generico intreccio di movimenti tra società senza indicazione della sostanza delle operazioni. Viene affermato che, ove il contribuente fornisca una prova analitica, il giudice è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove rispetto a ciascuna singola movimentazione, non potendo procedere a una valutazione per categorie o per gruppi di operazioni.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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