Spese di lite e omessa pronuncia: reiezione implicita dei motivi assorbiti (Cass. civ. Sez. V n. 4947 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non ricorre quando la decisione adottata, pur priva di specifica argomentazione, risulti incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte e ne comporti l’implicita reiezione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non sia violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, restando la valutazione sulla compensazione e sulla quantificazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti dei parametri tabellari vigenti. La motivazione sulle spese diviene doverosa solo quando il giudice si discosti dai valori tabellari, aumentandoli o diminuendoli, dovendo in tal caso essere controllabili le ragioni dello scostamento.
Il Fatto
Un contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno una cartella di pagamento emessa per imposta di registro su atti giudiziari, eccependo che il prodromico avviso di liquidazione era già stato annullato con sentenza passata in giudicato e non impugnata dall’ente impositore. Chiedeva l’annullamento della cartella, la condanna alle spese e il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nelle more, l’Agenzia delle Entrate comunicava lo sgravio parziale della cartella. La Commissione adita dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Proposto appello dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania lo rigettava, condannandolo alle spese in favore delle parti appellate. Il contribuente ricorreva per cassazione con due ricorsi identici avverso la stessa sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone preliminarmente la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni separate contro la stessa sentenza. Il secondo ricorso, qualificato come duplicato del primo e accompagnato da istanza di annullamento del deposito telematico, è qualificato come vera e propria rinunzia, con conseguente estinzione del relativo giudizio.
Quanto al primo ricorso, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte ribadisce che il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente di ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente, in base all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; non ricorre quando la decisione, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto, neppure in assenza di specifica argomentazione.
La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 2, n. 12652 del 2020 e Cass., Sez. 6-5, n. 13297 del 2022. Il vizio non è ravvisabile quando la decisione di appello, pur mancante di espressa statuizione su un motivo, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con esso. Nel caso concreto, la Commissione regionale ha implicitamente respinto tutte le censure, ritenendo corretta la compensazione in primo grado e il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. Le censure, inoltre, attingono profili fattuali rispetto ai quali il ricorso è privo di autosufficienza.
Sul regolamento delle spese, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non sia posto il carico sulla parte vittoriosa; la compensazione e la quantificazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti tabellari. Il terzo e il quarto motivo sono rigettati: la motivazione sulle spese non è apparente, anche perché le censure difettano di autosufficienza, non essendo stata riprodotta la nota spese disattesa. Ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, il potere discrezionale tra minimo e massimo non è soggetto a controllo di legittimità, e la motivazione è doverosa solo in caso di scostamento dai parametri, ipotesi non ravvisabile.
La Corte conferma che all’Amministrazione finanziaria assistita dai propri funzionari spetta, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento degli onorari, richiamando Cass. Sez. 5 n. 24675 del 2011 e Cass. Sez. 5 n. 23055 del 2019. Il richiamo ai principi dell’ordinanza n. 9900 del 2021 è ritenuto privo di pregio, riguardando controversie estranee al rito tributario. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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