Controllo corrispondenza detenuto in 41-bis: proroga legittima se non automatica (Cass. pen. Sez. I n. 30334 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., la proroga del visto di controllo è legittima solo se la decisione è motivata, sia pure sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della pericolosità della missiva, tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative. Non è sufficiente la mera constatazione della sottoposizione al regime speciale, che determinerebbe una applicazione automatica della misura. La disciplina delle limitazioni e dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti è contenuta nell’art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., che la subordina a esigenze attinenti le indagini, investigative o di prevenzione dei reati, e non nell’art. 41-bis.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la proroga, per tre mesi, del visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica, in arrivo e in uscita, di un detenuto sottoposto al regime speciale. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto avverso quel decreto.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge con riferimento agli artt. 18-ter, lett. a), 18 e 41-bis Ord. pen. e all’art. 3 CEDU. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento si fondava sul solo dato della sottoposizione al regime speciale e sulla posizione di vertice nel sodalizio, ancora in corso di dimostrazione, senza elementi sintomatici ulteriori della necessità della cautela.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e ritiene la motivazione del Tribunale concisa ma esaustiva. Il provvedimento impugnato non si è fondato sulla mera constatazione del regime speciale, avendo dato conto dei motivi a sostegno del rischio connesso alla trasmissione della corrispondenza.

L’ordinanza non si è limitata a richiamare la possibilità di contatti con esponenti liberi dell’organizzazione di appartenenza ancora operante sul territorio. Ha considerato anche ulteriori elementi sintomatici delle ragioni di sicurezza: gli esiti investigativi sulla posizione di vertice del ricorrente nella consorteria criminale e gli esiti delle indagini patrimoniali, attestanti un tenore di vita elevato rispetto alle condizioni economiche conosciute.

La motivazione risulta così conforme all’art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., che subordina limitazioni e controlli sulla corrispondenza a esigenze attinenti le indagini, investigative o di prevenzione dei reati. Ne deriva l’infondatezza della deduzione secondo cui la posizione di vertice non sarebbe accertata in modo inequivocabile.

Il provvedimento non è fondato su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare e ricevere corrispondenza, ma ancora la proroga a esigenze di prevenzione specifiche, connesse alla posizione del ricorrente. La Corte richiama il principio già enunciato in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto in regime speciale, secondo cui la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo, come affermato da Sez. V n. 32452 del 22.02.2019.

Il ricorso è quindi rigettato. Dal rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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