Omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza tradotta e termini di impugnazione (Cass. pen. Sez. I n. 30333 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di deposito della sentenza tradotta in lingua nota all’imputato alloglotta oltre il termine ordinario o quello diverso indicato dal giudice ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato all’imputato l’avviso di deposito previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione. L’art. 143 cod. proc. pen. va letto unitamente alle disposizioni che regolano i tempi di deposito della sentenza: l’atto si compone di un originale in italiano e di una copia tradotta, e solo se entrambe intervengono nel termine di legge non è necessario alcun avviso. L’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza tradotta integra una violazione del diritto di difesa equiparabile alla mancata traduzione, con pregiudizio in re ipsa, e impedisce la formazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Lucca ha rigettato l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. con cui la difesa dell’imputato alloglotta aveva chiesto l’annullamento dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, deducendo la mancata conoscenza della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Firenze.
La sentenza di appello era stata pronunciata con motivazione contestuale e notificata al pubblico ministero e all’imputato detenuto. Nel dispositivo era stata ordinata la traduzione in arabo, poi effettuata e depositata dall’interprete. Di tale deposito non era stato dato avviso all’imputato e il pubblico ministero aveva emesso l’ordine di esecuzione sul presupposto dell’intervenuta irrevocabilità. Contro il rigetto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 143 e 156 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha errato nel ritenere correttamente emesso l’ordine di esecuzione sulla base dell’irrevocabilità dichiarata. La sentenza tradotta è stata depositata dopo il decorso del termine ordinario, trattandosi di pronuncia con motivazione contestuale, sicché il ricorrente aveva diritto alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza tradotta.
La Corte richiama il principio affermato da Sez. 1, n. 6361 del 7/11/2023 (dep. 2024), secondo cui, quando il deposito della sentenza tradotta avviene dopo il termine ordinario o quello diverso fissato dal giudice, deve essere notificato l’avviso di deposito ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Da ciò deriva che il termine decorre, per il solo imputato in tale condizione, dal giorno dell’esecuzione della comunicazione.
Tale arresto si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata traduzione non configura un’ipotesi di nullità, ma produce il mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione è condizione di efficacia e non di validità dell’atto. Essa è funzionale a garantire l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione.
La Corte estende il principio al caso in cui la traduzione sia stata effettuata ma sia stata omessa la notifica dell’avviso di deposito. Richiamando Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024, si afferma che la titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione non è limitata alla sentenza di primo grado, pur restando il ricorso per cassazione riservato al difensore ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. Il mancato avviso è equiparabile, quanto a lesione del diritto di difesa, alla mancata traduzione.
Richiamando Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, si ribadisce che il pregiudizio è in re ipsa: l’imputato che non ha preso cognizione del provvedimento non è in grado di rappresentare al difensore le ragioni del pregiudizio subito. Ne consegue che, omessa la notifica dell’avviso, il titolo esecutivo non si è validamente formato e il termine non poteva decorrere dalla data indicata nell’ordine di esecuzione. Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con dichiarazione di non esecutività della sentenza di appello, sospensione dell’esecuzione, liberazione del condannato se non detenuto per altro titolo e notifica della sentenza tradotta a cura della cancelleria.
Nota della Redazione
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