Ricorso in cassazione tra doglianze di merito e omessa motivazione sul rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 30434 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, una volta esaminate le sole doglianze per le quali la sentenza rescindente aveva ravvisato un’omessa motivazione, può confermare implicitamente il capo della decisione non investito dal ricorso per cassazione parzialmente accolto, richiamando per relationem le argomentazioni della prima sentenza di appello, che si saldano con il tessuto motivazionale della decisione impugnata. È inammissibile, perché dedotta per la prima volta in sede di legittimità, la censura sull’errore di calcolo della pena quando il punto non era stato specificamente impugnato nei gradi di merito e la sentenza di primo grado non conteneva alcuna indicazione sulla misura della riduzione. Le doglianze che sollecitano una diversa lettura delle conversazioni intercettate, riproduttive dei motivi di appello e prive di confronto critico con la motivazione, si risolvono in censure di merito inammissibili.
Il Fatto
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello di Lecce in sede di rinvio. In tale sede il giudice ha dichiarato non doversi procedere per i reati estinti per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena, e ha confermato la condanna dell’imputato per i restanti capi, rideterminando la pena in anni dodici e mesi quattro di reclusione.
Il condannato ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione sul giudizio di responsabilità, sull’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e sull’errore di calcolo del trattamento sanzionatorio. Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra condanna definitiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è connotato da una formulazione disordinata e da una tecnica redazionale prolissa, confusa e riproduttiva di messaggi e conversazioni, di cui si sollecita una non consentita diversa interpretazione. Su questa base le doglianze relative al giudizio di responsabilità per i reati fine sono inammissibili, perché si risolvono in censure di merito meramente reiterative dei motivi di appello.
La Corte territoriale, osserva il Collegio, ha argomentato in modo esaustivo su tutte le censure, comprese quelle sull’utilizzazione dell’apparecchio BlackBerry e della vettura Mercedes, senza incorrere nei denunciati vizi logici e giuridici. Il mero dissenso interpretativo rispetto alle conversazioni valorizzate non integra il vizio di motivazione.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la doglianza è infondata. La prima sentenza di appello aveva adeguatamente argomentato sulla sua configurabilità e tale punto non era stato investito da alcun motivo del ricorso parzialmente accolto da questa Corte con la sentenza n. 23302 del 28/4/2023. Il giudice del rinvio, esaminate le doglianze per cui era stata ravvisata l’omessa motivazione, ha quindi potuto rinviare implicitamente alle argomentazioni della prima sentenza, che si saldano con la motivazione impugnata.
La censura sull’errore di calcolo è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede. La sentenza di primo grado non conteneva una specifica motivazione sulla diversa misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, né indicava di voler applicare la riduzione nella misura massima. Quel punto non fu specificamente impugnato: in assenza di indicazione della misura, deve escludersi l’errore di calcolo e la scelta del giudice di merito non è censurabile in cassazione.
Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, reiterativo e generico. La Corte territoriale ha escluso l’identità del disegno criminoso valorizzando la differente collocazione temporale delle condotte: la contestazione associativa cui si correlano i reati fine è circoscritta al periodo 1/7/2016 – 28/3/2017, mentre la condotta oggetto della sentenza definitiva risale all’1/3/2016. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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