NASpI indebita e reato unitario a consumazione prolungata (Cass. pen. Sez. VI n. 30435 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. è unitario a consumazione prolungata quando i benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi. La pluralità delle erogazioni deve essere causalmente riconducibile a un unico fatto originario, lesivo del medesimo bene tutelato, costituito da una iniziale condotta decettiva ovvero da un’omessa informazione doverosa circa l’esistenza di circostanze ostative al conseguimento del beneficio. La consumazione cessa con la percezione dell’ultimo rateo, con la conseguenza che non è ammessa l’artificiosa frantumazione di una condotta geneticamente sorta come unitaria. Il principio non costituisce overruling quando si limiti a ratificare un indirizzo giurisprudenziale maggioritario, già consolidato, non idoneo a ingenerare un affidamento incolpevole meritevole di tutela.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo grado e in appello, per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per avere indebitamente percepito l’indennità di disoccupazione NASpI, per un ammontare complessivo di poco superiore a diciassettemila euro.

La condotta contestata consiste nella mancata comunicazione all’I.N.P.S. del reimpiego in attività lavorativa all’estero, protrattosi dall’11 novembre 2016 al 22 novembre 2018. La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna con sentenza del 9 gennaio 2025. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la mancata declaratoria di prescrizione delle condotte riferite agli anni 2016 e 2017 e il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte rileva che la tesi difensiva muove dall’erroneo presupposto dell’assoluta novità del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Rv. 287649-02.

La Suprema Corte chiarisce che tale principio non costituisce un overruling rispetto a un orientamento consolidato. Le Sezioni Unite hanno semplicemente ratificato l’indirizzo maggioritario, che già considerava il reato come unitario a esecuzione prolungata, dando atto della natura meramente apparente del contrasto segnalato dal giudice rimettente. L’opposto indirizzo richiamato dalla ricorrente si giustifica in ragione della peculiarità della fattispecie concreta, nella quale venivano in rilievo molteplici condotte tipiche e non una singola condotta omissiva fonte di erogazioni dilazionate.

Il principio di irretroattività della norma sfavorevole non è pertanto invocabile, non essendovi alcun mutamento giurisprudenziale idoneo a fondare un affidamento tutelabile. Ne discende che la pluralità delle erogazioni, riconducibile a un unico fatto originario, non è frazionabile in una pluralità di atti deliberativi autonomi, con la conseguenza che rileva l’importo complessivo delle somme indebitamente accumulate nel tempo.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati generici e manifestamente infondati. La ricorrente si limita a ribadire la propria buona fede in termini assertivi, omettendo il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, che ha individuato il nucleo della condotta criminosa nella falsità della dichiarazione relativa alla condizione di disoccupazione. Priva di pregio è anche la doglianza sulla asserita violazione del diritto di difesa.

Il quarto motivo è anch’esso generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha negato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione della non tenuità del fatto, desunta dall’entità e dalla durata delle percezioni fraudolente, protrattesi per due anni durante i quali la ricorrente tacque la propria condizione di occupata part time. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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