Inammissibile il ricorso che propone sola questione di costituzionalità (Cass. pen. Sez. II n. 38235 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Poiché ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. la dichiarazione di impugnazione e i motivi a sostegno della stessa devono coesistere nello stesso atto, non è ammissibile la proposizione della sola questione di illegittimità costituzionale con il ricorso per cassazione, giacché il giudice di legittimità non verrebbe contemporaneamente investito dell’impugnazione del capo o del punto della decisione regolati dalla norma di cui si contesta la legittimità. L’onere di specificità dei motivi di impugnazione, nella sua dimensione intrinseca ed estrinseca, costituisce requisito autonomo e preesistente rispetto alla disciplina introdotta dalla legge Cartabia. La questione di legittimità costituzionale proposta senza confronto con la ratio decidendi e senza allegazione dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 05.11.2021, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per l’imputazione di cui all’art. 640 cod. pen. La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 03.06.2025, dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, censurando l’applicazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. a un atto di impugnazione antecedente all’entrata in vigore della riforma e deducendone l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, oltre che per manifesta infondatezza. I motivi non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che evidenzia l’assenza di qualsiasi riferimento alla decisione di primo grado e agli elementi probatori posti a suo fondamento.
Il Collegio ribadisce che la specificità dei motivi di impugnazione era requisito già affermato ben prima della legge Cartabia, richiamando Sez. U n. 8825 del 2016, Galtelli. Il ricorrente si è limitato ad affermazioni apodittiche, senza argomentare in termini di rilevanza e irragionevolezza della questione di costituzionalità.
La Corte riafferma il principio per cui, essendo la dichiarazione di impugnazione e i motivi destinati a coesistere nello stesso atto, non è ammissibile la proposizione della sola questione di legittimità costituzionale con il ricorso per cassazione, poiché il giudice di legittimità non verrebbe investito dell’impugnazione del capo o punto della decisione regolati dalla norma contestata. Sono richiamate Sez. 1 n. 46334 del 2003, Penati; Sez. 1 n. 40908 del 2003, Chionetti; Sez. 1 n. 543 del 2004, Zambara; Sez. 1 n. 8434 del 2008, Palumbo.
Il Collegio prende atto del difforme orientamento di Sez. 6 n. 31683 del 2008, Reucci, ritenendolo non calzante per la genericità della censura. Analogo destino spetta alla censura vertente sulla sola violazione di disposizioni della Convenzione EDU non individuate a sostegno di una questione di costituzionalità, avendo tali norme rango di fonti interposte integratrici dell’art. 117, comma 1, Cost. (Sez. 2 n. 12623 del 2019, Leone; Sez. U n. 29541 del 2020, Filardo; Sez. 5 n. 4944 del 2021, Falbo).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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