Detenzione di cardellini: clausola di esiguità dell’art. 727-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. III n. 30584 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione di esemplari di specie selvatiche protette può integrare, in astratto, tanto il reato venatorio di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, quanto la fattispecie di cui all’art. 727-bis cod. pen., che presenta spazi di sovrapposizione con le incriminazioni venatorie. Il giudice di merito, una volta affermata la responsabilità per il reato venatorio, non può ritenere in modo automatico il concorso con la fattispecie posta a tutela degli habitat, ma deve accertare caso per caso la clausola di esiguità prevista dalla seconda parte dell’art. 727-bis cod. pen. I due requisiti della quantità trascurabile di esemplari e dell’impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie devono sussistere contestualmente, essendo collegati dalla congiunzione “e”. Il discrimen va tracciato sulla base di due dati: la consistenza numerica della specie protetta e il numero di esemplari uccisi, catturati o detenuti. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. resta invece preclusa quando anche uno solo dei criteri del primo comma sia valutato negativamente.

Il Fatto

Il Tribunale di Castrovillari ha condannato l’imputata per la detenzione di sette cardellini autoctoni, privi di inanellatura e di documentazione sulla tracciabilità, ritenuti appartenenti a specie protette, contestando i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992 e 727-bis cod. pen. Il giudice ha invece assolto l’imputata per la detenzione di ulteriori quattro cardellini ibridi, allevati in cattività.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di accertamento sull’appartenenza dei volatili alle specie protette e l’omesso esame della clausola di esiguità dell’art. 727-bis cod. pen., oltre alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondata la doglianza sull’appartenenza dei sette cardellini alla specie protetta. La questione investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in cassazione quando sostenuti da motivazione congrua. Il Tribunale ha fondato l’accertamento sulle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, sul verbale di accertamenti urgenti e sulla documentazione fotografica, rilevando che la ricorrente non ha esibito alcun titolo o registro comprovante provenienza e proprietà dei volatili.

La Corte precisa la distinzione interna all’art. 30 legge n. 157/1992. La detenzione di un esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi integra la fattispecie della lett. b) se il volatile rientra tra le specie di cui è vietato in modo assoluto il prelievo venatorio, mentre configura la lett. h) se si tratta di specie ammessa alla caccia in deroga, potendo la legislazione regionale rendere lecito l’abbattimento fino a cinque unità.

Quanto all’art. 727-bis cod. pen., la Corte richiama l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2011, che individua le specie protette negli allegati alle direttive europee di riferimento. I cardellini sono contemplati nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE, con la conseguenza che la loro detenzione costituisce tendenzialmente reato sotto entrambi i titoli.

La sovrapposizione tra le due incriminazioni è però delimitata dalle riserve di legge e, soprattutto, dalla clausola di esiguità. Questa esclude la rilevanza penale quando l’azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e produca un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. I due requisiti devono coesistere. Il giudizio va svolto caso per caso, considerando le caratteristiche della condotta e la consistenza della specie coinvolta.

Nel caso concreto il Tribunale ha configurato il concorso tra i due reati senza verificare il superamento della soglia dimensionale di offensività. La sentenza impugnata non contiene alcun cenno alla clausola di esiguità, avendo il giudice ritenuto in modo quasi automatico il concorso. La Corte annulla quindi con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, limitatamente al reato di cui all’art. 727-bis cod. pen. Il secondo motivo è invece infondato: il giudizio di particolare tenuità postula la positiva valutazione di tutte le componenti della fattispecie e l’art. 131-bis cod. pen. resta precluso dalla valutazione negativa anche di un solo criterio. Ne deriva, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per il reato venatorio.

Nota della Redazione

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