Recidiva ostativa e non punibilità: istituti autonomi, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 37049 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e di applicazione della recidiva, i due istituti si fondano su presupposti diversi e possono essere valutati autonomamente: la non punibilità attiene alla tenuità oggettiva e soggettiva del fatto, la recidiva concerne l’accresciuta pericolosità sociale desumibile dai precedenti. Il requisito ostativo dell’abitualità può essere desunto dai numerosi precedenti dell’imputato anche quando il singolo reato non sia ritenuto sintomo di accresciuta pericolosità sociale. L’aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche se l’area in cui si trova il bene è privata ma liberamente accessibile, quando il proprietario non possa garantirne la custodia continua e il bene resti affidato all’altrui buona fede. Il post factum della immediata restituzione non rileva ai fini della tenuità del pregiudizio patrimoniale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di L’Aquila per reato di furto, con applicazione delle circostanze contestate. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, depositando successiva memoria difensiva.

Il ricorso investe tre profili: la dedotta contraddittorietà della motivazione per avere il giudice escluso la particolare tenuità del fatto e, al tempo stesso, escluso la contestata recidiva; il mancato riconoscimento della circostanza concernente l’esposizione alla pubblica fede; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo alla pretesa contraddittorietà della motivazione, è ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto e ha nel contempo escluso la recidiva, ma le due valutazioni muovono da presupposti differenti: la prima riguarda la tenuità del fatto, la seconda la pericolosità sociale. Il giudice di merito, in particolare, non ha ritenuto il reato sintomo di accresciuta pericolosità sociale, ma ha valorizzato i numerosi precedenti dell’imputato per ritenere integrato il requisito ostativo dell’abitualità.

Quanto alla circostanza legata all’esposizione alla pubblica fede, il motivo è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di censura già esaminata dalla Corte territoriale. La Corte richiama il principio per cui l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l’area in cui si trova il bene sia privata ma liberamente accessibile: in tal caso, non potendo il proprietario assicurare una custodia continua, si determina un affidamento del bene alla altrui buona fede. A sostegno sono citati Sez. IV n. 5778 del 2020 e Sez. II n. 29171 del 2020.

Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è ritenuto manifestamente infondato, in quanto reiterativo di argomentazione già scrutinata. La Corte territoriale ha escluso la tenuità del pregiudizio e ha considerato irrilevante la immediata restituzione del bene: si tratta di un post factum non valutabile ai fini della configurabilità della circostanza. Sul punto è richiamata Sez. V n. 19728 del 2019.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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