Lieve entità dello spaccio va esaminata anche per il singolo concorrente (Cass. pen. Sez. III n. 30585 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. n. 309/1990 nei confronti di un concorrente e il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 nei confronti di altro concorrente. Ne consegue che il giudice di rinvio, investito di specifico motivo di appello, deve pronunciarsi sulla richiesta di qualificazione del fatto in termini di lieve entità anche riguardo al singolo partecipe. L’omessa statuizione sul punto integra vizio di motivazione, ravvisabile non solo quando la motivazione sia del tutto assente, ma anche quando l’apparato argomentativo sia privo dei singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado alla pena di sei anni e nove mesi di reclusione per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 03.02.2023, aveva confermato la condanna.

Investita del ricorso, la Cass. Sez. IV n. 26547 del 2024 ha annullato la sentenza per omessa motivazione, limitatamente al reato di cui al capo D), concernente la cessione di sostanze stupefacenti in concorso con altri, con rinvio per nuovo esame. In sede rescissoria la Corte di appello di Messina, con sentenza del 14.11.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione l’imputata ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e sulla denegata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della responsabilità concorsuale. In tema di concorso di persone, il ruolo del partecipe può esplicarsi attraverso le condotte più varie, essendo necessario un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, con la coscienza e volontà di arrecare un apporto alla realizzazione dell’evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18.02.2010). L’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, purché collocato lungo l’arco dell’iter criminis e non dopo il suo esaurimento.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto provato il contributo materiale della ricorrente richiamando le conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la scelta di capi di abbigliamento idonei a occultare la sostanza, e le conversazioni concernenti le cessioni effettuate e il ricavato complessivo della nottata. La Corte di legittimità reputa tale valutazione logica ed esente da vizi. Rileva, in particolare, che in una fattispecie concorsuale non assume rilievo il quantitativo materialmente detenuto dal singolo partecipe, quanto piuttosto quello complessivamente detenuto da tutti i complici. La doglianza sul punto è quindi questione di fatto, rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 2, n. 50701 del 04.10.2016).

Il ricorso è invece fondato quanto alla richiesta di qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto affrontare la questione, proposta con i motivi di appello. La Corte ricorda che, in caso di concorso di persone nella cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, il reato base nei confronti di un concorrente e l’ipotesi di lieve entità nei confronti di altro concorrente (Sez. Un. n. 27727 del 14.12.2023). Dall’apparato argomentativo della sentenza impugnata non emerge l’iter logico-giuridico seguito sul punto, non essendovi alcun cenno alla tematica, benché fosse stato formulato uno specifico motivo di appello.

Ricorre pertanto il vizio di mancanza di motivazione, ravvisabile non solo quando essa sia completamente omessa, ma anche quando l’apparato argomentativo sia privo dei singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio. Si impone quindi un pronunciamento rescindente limitato a tale profilo. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina; il ricorso è inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *