Reddito di cittadinanza, resta il reato di falsa dichiarazione sulla residenza (Cass. pen. Sez. III n. 30650 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, la falsa attestazione del requisito della residenza pregressa in Italia integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non essendo il r.d.c. una prestazione meramente assistenziale, ma una misura complessa, temporanea e condizionata, inconciliabile con le prestazioni di assistenza sociale. La sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 ha espunto dall’ordinamento il requisito della residenza decennale, sostituendolo con quello quinquennale, rendendo piena la conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della norma incriminatrice. In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare il beneficio alla restituzione delle somme solo in presenza di costituzione di parte civile, perché il risarcimento e la restituzione riguardano il solo danno civile e non quello criminale.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione per aver attestato falsamente, nella domanda di reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, essendo invece entrata nel territorio nazionale nel 2017 come immigrata irregolare. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna, subordinando la sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme in favore dell’INPS, che non si era costituito parte civile.

Propone ricorso per cassazione, deducendo la mancanza del dolo, l’applicazione della sentenza della CGUE nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, l’errore sull’elemento oggettivo e, con il quarto e il quinto motivo, l’illegittimità della condizione imposta al beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro ordinamentale. La CGUE, con la sentenza del 29 luglio 2024, muovendo dalla riconduzione del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale, ha ritenuto contrario al diritto dell’Unione il requisito della residenza decennale e la sanzione penale delle dichiarazioni inesatte. La Grande Sezione ha però esplicitamente rimesso la verifica di tale inquadramento al giudice nazionale.

La Corte costituzionale n. 31 del 2025 ha preso le distanze da quella premessa, ribadendo la peculiarità strutturale e funzionale della misura, caratterizzata da temporaneità, impegni lavorativi e rigide condizionalità, del tutto incompatibili con un intervento meramente assistenziale. Su tali basi ha ridotto a cinque anni il requisito della residenza pregressa, dichiarando illegittimo quello decennale.

Il Collegio aderisce a questa impostazione, richiamando anche la raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, che consente criteri selettivi di radicamento territoriale proporzionati. La divergenza tra le due Corti attiene ai presupposti ricostruttivi, non al merito: la CGUE non ha verificato l’esattezza dell’interpretazione del giudice del rinvio. Ne consegue che Sez. 2 n. 13345 del 2025, intervenuta prima della Consulta, non osta alla presente decisione.

Nel caso concreto, la falsa dichiarazione resta sanzionabile: la ricorrente non aveva maturato nemmeno il requisito quinquennale. Quanto alla sospensione condizionale, le Sezioni Unite n. 32939 del 2023 distinguono il danno civile, che presuppone la costituzione di parte civile, dal danno criminale, che ne prescinde. Il giudice di merito ha confuso i due piani: la condizione imposta va eliminata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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