Dati obiettivi qualificano rifiuto nella discarica abusiva (Cass. pen. Sez. III n. 30648 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una sostanza o di un oggetto come rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, dipende da dati obiettivi connaturanti la condotta tipica e non dall’intenzione del detentore di riutilizzare il bene: il desiderio di riutilizzo rileva solo se si realizza secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale. La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile solo in caso di condotta estemporanea e occasionale, di modesti quantitativi e su aree non estese; diversamente integra il reato di discarica abusiva ex art. 256, comma 3. Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., l’esiguità del danno o del pericolo è requisito imprescindibile e non può essere supplita dalla bonifica successiva, né dalla non abitualità della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, è stato condannato in primo grado alla pena di otto mesi di arresto e 6.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere realizzato o gestito una discarica non autorizzata su un terreno intestato alla madre, esteso circa 7.000 metri quadrati, con deposito di rifiuti stratificati e privi di copertura, in assenza di protezione del suolo. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 30 settembre 2024, ha rigettato l’impugnazione, confermando la condanna e il risarcimento del danno liquidato in favore delle parti civili, Comune e Provincia.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea qualificazione della condotta come discarica anziché come deposito incontrollato, l’esclusione della particolare tenuità del fatto nonostante la successiva rimozione dei rifiuti, l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’illogicità della motivazione sul risarcimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la nozione di rifiuto non può dipendere da valutazioni soggettive del detentore. La definizione dell’art. 183, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 esige che la qualificazione consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea di tutela della salute e dell’ambiente. Il desiderio di riutilizzo rileva solo se si realizza secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, non quando è affidato alle intime intenzioni dell’agente: non può essere l’autore del reato a costituirsi interprete autentico della norma incriminatrice.

La Corte richiama Sez. III n. 19206 del 2017, Costantino, ove si è esclusa la destinazione all’utilizzo di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea. La contravvenzione di abbandono ex art. 256, comma 2, è configurabile solo in caso di condotta estemporanea e occasionale, con quantitativi modesti e su aree non estese. Tra i due reati opera un fenomeno di progressione criminosa, risolvibile sul principio di specialità: la discarica abusiva richiede l’accumulo ripetuto e non occasionale, l’eterogeneità dell’ammasso, la definitività dell’abbandono e il degrado dei luoghi, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e mezzi (Sez. III n. 11258 del 2010, Chirizzi).

La descrizione dello stato dei luoghi, l’estensione dell’area, la durata pluriennale del deposito, la presenza di un escavatore, la colmatura dei rifiuti, la loro quantità ed eterogeneità convergono verso la qualificazione come discarica abusiva, mal contrastata dal ricorrente. Le deduzioni fattuali, senza denuncia di travisamento, sono inammissibili in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la fisionomia dell’art. 131-bis cod. pen. alla luce di Sez. Un. n. 13681 del 2016, Tushaj, e di Sez. Un. n. 18891 del 2022, Ubaldi: la causa di non punibilità espunge dal circuito penale fatti marginali, richiedendo una valutazione complessiva di modalità della condotta, danno o pericolo e colpevolezza ex art. 133, comma primo, cod. pen. L’esiguità del danno o del pericolo è condizione imprescindibile: se il danno non è esiguo, il fatto non può mai essere considerato di particolare tenuità. La Corte chiarisce che l’istituto non va confuso con le ipotesi di lieve entità o minore gravità, collocandosi nell’angusta area tra la totale inoffensività e il reato attenuato, e non può essere interpretato come criterio di politica criminale volto ad affermare il principio de minimis non curat praetor, stante l’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

Nel caso concreto, l’esclusione dell’esiguità del danno è motivata con riferimento all’ingente quantità di rifiuti, alla notevole estensione dell’area, alla professionalità e organizzazione della condotta, alla sua reiterazione nel tempo e al degrado ambientale. La bonifica successiva è irrilevante a fronte dell’oggettiva gravità del fatto e dell’abitualità della condotta, desunta anche da precedenti penali. Non è censurabile, infine, la determinazione della pena, inferiore alla media edittale, né la liquidazione del danno non patrimoniale, censurabile solo se la motivazione difetti totalmente o sia radicalmente contraddittoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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