Nessuna automatica non punibilità per la condotta successiva al reato (Cass. pen. Sez. VII n. 30688 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la condotta susseguente alla consumazione, ivi compreso l’integrale adempimento dell’obbligazione erariale anche mediante il piano di rateizzazione concordato, è soltanto uno degli elementi che il giudice deve valutare ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come richiamata dall’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024. Tale criterio non prevale sugli altri indicati dalla norma — modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen. — né l’imputato può fondare su di esso, da solo, la pretesa al proscioglimento. Resta centrale il momento della consumazione del reato e, dunque, l’esiguità o meno dell’evasione. Il motivo di ricorso che prospetti la automatica rilevanza del pagamento del debito, in contrasto con tale assetto, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato con sentenza del GIP del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti. La difesa aveva chiesto in via preliminare il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, valorizzando l’avvenuto pagamento del debito tributario secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria.

Il giudice di merito aveva respinto la richiesta, ritenendo la condotta elusiva tutt’altro che di modesto spessore penale, in ragione delle somme sottratte a tassazione per diverse annualità, della reiterazione e della matrice professionale delle condotte. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 e 131-bis cod. pen., e censurando l’omessa considerazione del comportamento successivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato il motivo incentrato sul presunto automatismo tra pagamento del debito erariale e riconoscimento della causa di non punibilità. Il ricorrente sosteneva, anche con memoria depositata in prossimità dell’udienza, che la novella avesse attribuito alla condotta susseguente un ruolo dirimente, richiamando una pronuncia di legittimità che aveva censurato il giudice di merito per l’omessa motivazione sull’applicabilità della causa di non punibilità.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità, rilevando che esso riproduceva censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici e di merito corretti. Il giudice di merito, nelle pagine della sentenza impugnata, aveva spiegato le ragioni del diniego: la condotta elusiva non era di modesto spessore penale, le somme sottratte erano cospicue e distribuite su più annualità, e la stessa estinzione del debito “ancora in itinere” aveva consentito l’accesso al rito premiale con la massima riduzione di pena.

Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 131-bis cod. pen. dopo la Riforma Cartabia. L’imputato non può fondare la propria pretesa unicamente sul comportamento susseguente, che costituisce solo un nuovo criterio di valutazione aggiunto al primo comma della norma. Esso non è prevalente sugli altri — modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo — che del pari orientano l’interprete nell’apprezzamento della particolare tenuità del fatto, secondo le indicazioni dell’art. 133 cod. pen.

Ne consegue, secondo la Corte, che ai fini dell’applicabilità della causa di proscioglimento resta centrale il momento della consumazione del reato e quindi l’esiguità o meno dell’evasione. La condotta successiva, compreso l’assolvimento dell’obbligazione tributaria, è solo uno degli elementi da valutare. La pronuncia richiamata dalla difesa è stata reputata non pertinente, poiché nel caso esaminato il giudice aveva motivato ampiamente sulla richiesta di proscioglimento fondata proprio sull’art. 13, comma 3-ter. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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