Capo e organizzatore: titolo autonomo ex articolo 416 codice penale (Cass. pen. Sez. II n. 1791 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ruolo di capo o organizzatore dell’associazione per delinquere non integra una circostanza aggravante, ma configura un titolo autonomo di reato. L’elemento materiale del delitto punito dall’art. 416 cod. pen. consiste nell’associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che siano richiesti una distribuzione gerarchica di funzioni, un rapporto di subordinazione o la presenza di un capo. L’esistenza di promotori, costitutori od organizzatori è considerata dalla norma come eventuale, dando luogo a un’autonoma e più grave fattispecie criminosa. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Quattro imputati impugnano con ricorsi separati la sentenza della Corte di appello di Napoli, che per uno di essi aveva confermato la condanna di primo grado per associazione per delinquere, tentativo di rapina e ricettazione, mentre per gli altri aveva applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Il primo ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di prova dei reati contestati. Il secondo contesta la configurabilità del vincolo associativo, l’attribuzione del ruolo di organizzatore e l’identificazione della propria persona nelle intercettazioni. Gli altri due deducono il difetto di motivazione in punto di cause di proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso del coimputato condannato nel merito, giudicandolo inammissibile perché aspecifico e perché ripropone questioni non consentite in sede di legittimità. I giudici di appello hanno dato risposta a tutte le obiezioni, spiegando che la responsabilità, la sussistenza e la struttura del sodalizio, la partecipazione e il ruolo apicale emergevano da intercettazioni, confessioni dei coimputati e riscontri dell’attività di polizia giudiziaria.
Sul punto centrale, la Corte chiarisce che essere capo o organizzatore non costituisce circostanza aggravante, ma titolo autonomo di reato: l’art. 416 cod. pen. non richiede alcuna distribuzione gerarchica di funzioni, né un rapporto di subordinazione, né la presenza di un capo, considerando tali evenienze come eventuali e configurando una fattispecie autonoma e più grave. Richiama in proposito Sez. 6, n. 52590 del 14/10/2016, Baronchelli e Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti.
La Corte ribadisce poi i limiti del sindacato di legittimità: il compito del giudice di cassazione non è stabilire se il merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, ma verificare la conformità della sentenza alla legge sostanziale e processuale e controllare la motivazione entro le ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. La motivazione impugnata risulta adeguata, logica e non contraddittoria, cosicché i motivi si risolvono in una valutazione alternativa non scrutinabile in sede di legittimità.
Quanto agli altri ricorsi, la Corte li dichiara inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi. Richiama il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, sono ammissibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, mentre restano precluse quelle su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170). Ne segue la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi ex art. 616 cod. proc. pen., con condanna alle spese e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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