Reato continuato in esecuzione: onere di allegazione e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 30978 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione esige un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice dell’esecuzione resta nei limiti della manifesta illogicità e della violazione di legge.

Il Fatto

Un condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di furto giudicati con quattro sentenze irrevocabili, aventi ad oggetto biciclette sottratte nella medesima città e commessi in un arco temporale pluriennale.

Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. La difesa ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione, perché il giudice non avrebbe considerato l’omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale, l’analogo modus operandi e la causale delle singole azioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo unico prospetta deduzioni generiche, costituite da doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità.

Non si riscontra il lamentato vizio di motivazione. L’ordinanza impugnata, sia pure in forma sintetica, evidenzia l’estemporaneità delle condotte e lo spazio temporale che intercorre tra i diversi episodi, reputandoli autonomi e diretti a procacciarsi beni utili per consentire l’ordinario spostamento.

La Corte ricostruisce il criterio di accertamento. Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede esecutiva, necessita di un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità, le abitudini programmate di vita e la circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074.

Sul piano dell’onere probatorio, grava sul condannato che invochi la disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti. Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, perché tali indici sono sintomatici non di un progetto criminoso unitario, ma di un’abitualità e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti, secondo il principio di Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580.

Nel caso concreto la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi richiamati. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in considerazione dei motivi devoluti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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