Usura in concreto e sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 15064 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della persona offesa, ai sensi dell’art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., integrano la materialità del reato di usura anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia e consistono in una situazione meno grave dello stato di bisogno. In sede di legittimità, la violazione della regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva esclusivamente ove si traduca in un’illogicità manifesta e decisiva della motivazione, non potendo la Corte operare una autonoma valutazione delle fonti di prova. Sono inammissibili le doglianze che, criticando la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, sollecitino una differente comparazione dei significati probatori, riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Con sentenza del 20 marzo 2023, il Tribunale di Trapani dichiarava l’imputato colpevole del reato di usura commesso ai danni della persona offesa, dal settembre 2012 al luglio 2015. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 10 giugno 2025, confermava la decisione di primo grado. Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato superamento dei tassi soglia e l’omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione per insufficienza di prova.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili perché generici, reiterativi di censure già dedotte in appello e non confrontatisi con le risposte fornite dalla sentenza impugnata. Ha richiamato la giurisprudenza per cui, in caso di “doppia conforme”, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico compendio decisionale, e ha escluso che il ricorrente avesse dedotto travisamenti o manifeste illogicità.

In relazione alla dedotta violazione dell’art. 644 cod. pen., la Corte ha precisato come la difficoltà economica della vittima, ai sensi del comma 3 dell’articolo, integri la materialità del reato anche quando gli interessi non superino i tassi soglia. La Corte d’appello, con motivazione logica, aveva accertato tale condizione valorizzando l’impossibilità della parte offesa di accedere al credito e l’incapacità di far fronte ai costi aziendali, profili non adeguatamente confutati dalla difesa.

Quanto al secondo motivo, la suprema Corte ha ribadito che la regola dell’‘oltre ogni ragionevole dubbio’ rileva in sede di legittimità solo se la sua violazione si manifesti in un’illogicità motivazionale decisiva. Nel caso in esame, la pronuncia di responsabilità si fondava su molteplici elementi, dichiarativi e documentali, e le censure erano dirette ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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