Misure alternative e attività lavorativa: non è requisito indefettibile (Cass. pen. Sez. VII n. 30994 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, il giudice di sorveglianza non può prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei reati commessi, ma deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del condannato dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione. Lo svolgimento di un’attività lavorativa non costituisce requisito indefettibile per l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, assumendo rilievo quale elemento idoneo a concorrere alla formazione del giudizio prognostico sulla positiva evoluzione della personalità e sul reinserimento sociale. È inammissibile, perché devolve doglianze in punto di fatto, il ricorso che censuri la valutazione istruttoria compiuta dal tribunale di sorveglianza in ordine alla concretezza delle finalità risocializzanti.

Il Fatto

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare. La pena in esecuzione era di anni due mesi sei di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta commesso nella qualità di amministratore unico di una società.

La difesa ha dedotto, con motivo unico, la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che l’assenza di attività lavorativa non potesse reputarsi ostativa. Ha richiamato la mancanza di nuove denunce e di successivi reati, la buona condotta serbata e il decorso di cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna, lamentando una carenza istruttoria su ulteriori attività risocializzanti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza costante secondo cui il giudice di sorveglianza, pur non potendo prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei reati, deve considerare anche il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti. L’obiettivo è verificare se sussistano i sintomi di una positiva evoluzione della personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale.

Su questo sfondo si colloca il nodo dell’attività lavorativa. Essa rappresenta l’obiettivo della misura alternativa e non un requisito indefettibile per l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, come affermato dai precedenti richiamati: Sez. I n. 14003 del 28.11.2023, dep. 2024, Mignolo e Sez. I n. 26789 del 18.6.2009, Gennari. Il lavoro rileva quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico.

La Corte verifica allora il reale contenuto del provvedimento impugnato e rileva che il tribunale non ha addotto l’assenza di attività lavorativa o di volontariato quale elemento, da solo, ostativo all’ammissione al beneficio. Ha piuttosto valorizzato la mancanza di elementi concreti, emersi dall’istruttoria svolta anche dall’UEPE, dai quali desumere la serietà e la concretezza delle finalità di cui all’art. 47 Ord. pen. sotto il profilo della positiva evoluzione della personalità.

Quanto alla memoria difensiva, la Corte chiarisce che essa si concentra nel dimostrare la specificità del motivo principale, mentre le ragioni di inammissibilità rilevate in sede si fondano sulla devoluzione di argomenti in fatto, non consentiti e comunque manifestamente infondati. L’indicazione dell’Ufficio spoglio costituisce espressione sintetica di un giudizio preliminare e orientativo, non vincolante per il collegio, che resta investito della decisione con pieni poteri cognitivi, ben potendo confermare la valutazione iniziale, modificarla o restituire gli atti alla sezione tabellarmente competente.

Infine, la Corte reputa immune da censure la declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione alla più rigorosa misura della detenzione domiciliare, stante l’entità della pena in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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