Reato ostativo e equivalenza delle attenuanti non sbloccano la sospensione esecutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 30995 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per un delitto aggravato che costituisce reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione del beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate. Il giudizio di comparazione, infatti, rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali che tipizzano la condotta. Ne deriva che il divieto di dimora, quale misura di sicurezza, non è detraibile dalla pena detentiva residua da eseguire, per la diversa consistenza ontologica tra le due misure. Il ricorso che riproponga censure già vagliate dal giudice dell’esecuzione, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di sospensione dell’esecuzione della pena inflitta con una sentenza divenuta definitiva, chiedendo che il periodo di divieto di dimora subito fosse detratto dal residuo di pena da scontare. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi principali e motivi aggiunti, fatti pervenire con memoria. La questione centrale riguarda l’ammissibilità delle censure in sede di legittimità e la corretta qualificazione del divieto di dimora rispetto alla pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che i motivi principali sono inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice dell’esecuzione, con argomenti in diritto che la Corte condivide, senza muovere specifica critica alle argomentazioni del provvedimento impugnato.
Nel merito, i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Si denunciava un vizio di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento e, quanto al terzo motivo, la tesi era contraria alla costante giurisprudenza di legittimità. Secondo il precedente richiamato, la condanna per delitto aggravato che costituisce reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione impedisce il beneficio anche quando sia stata riconosciuta l’equivalenza o la prevalenza delle attenuanti.
Il percorso argomentativo della Corte muove dal rilievo che il giudizio di comparazione opera esclusivamente quoad poenam. Esso non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta, i quali conservano la loro attitudine ostativa. Il riconoscimento dell’equivalenza o della prevalenza delle attenuanti, dunque, non vale a neutralizzare l’effetto preclusivo del titolo di reato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha condiviso la conclusione del giudice dell’esecuzione sulla diversa consistenza ontologica tra la pena detentiva e il divieto di dimora. Il richiamo giurisprudenziale operato concerne il diverso caso dell’obbligo di dimora, misura senz’altro più restrittiva di quella subita dal condannato, confermando l’impossibilità di assimilare la misura di sicurezza alla pena. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per le stesse ragioni.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente tenuto conto dei motivi devoluti.
Nota della Redazione
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