Querela desumibile dalla denuncia e inutilizzabilità dedotta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31220 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia accompagnata dall’allegazione di documentazione utile all’individuazione dell’autore del fatto, non essendo richiesto il rispetto di formule sacramentali e dovendosi preferire, nei casi dubbi, il principio del favor querelae. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio non preventivamente dedotto come motivo di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La censura che riproponga pedissequamente i motivi di gravame, o che si risolva in una rivalutazione del materiale probatorio, è parimenti inammissibile, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze in data 04.03.2025, per reati accertati anche sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di molteplici riscontri investigativi. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata dichiarazione di improcedibilità per essere stata depositata una denuncia in luogo di una querela; l’inutilizzabilità del contenuto dei messaggi inviati tramite piattaforma Whatsapp, acquisiti senza provvedimento dell’autorità giudiziaria; l’omessa valutazione e il travisamento di specifici atti e prove.
La questione centrale attiene alla verifica dei limiti del sindacato di legittimità tanto sul piano delle condizioni di procedibilità quanto su quello della deducibilità dei vizi probatori e motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, in ambito di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela può desumersi dalla presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia accompagnata dall’allegazione di documentazione utile all’individuazione dell’autore del fatto. Non occorrono formule sacramentali e, nei casi dubbi, opera il principio del favor querelae. Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 10462 del 21.01.2025.
Il secondo motivo è dichiarato non consentito in sede di legittimità. La censura sull’inutilizzabilità patologica dei messaggi Whatsapp non era stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescrive a pena di inammissibilità l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, se incompleto o inesatto.
Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato. L’acquisizione di screenshots di messaggi Whatsapp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, trattandosi di corrispondenza non più in itinere ma pervenuta sul dispositivo del destinatario (Sez. V n. 11743 del 28.02.2025). Inoltre, chi lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di aspecificità, l’incidenza della sua eliminazione ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se le residue risultanze bastino a giustificare l’identico convincimento (Sez. II n. 7986 del 18.11.2016).
Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando non specifico ma solo apparente. In secondo luogo è rivalutativo: il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea. Sussiste, pertanto, la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, che ha esplicitato con motivazione esente da vizi le ragioni del proprio convincimento, confermando l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la loro corroborazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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