Cumulo di pene e prescrizione: no allo scioglimento durante l’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 31244 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà dell’esecuzione di cui all’art. 76 cod. pen., tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica. Nel corso dell’esecuzione della pena cumulata non è consentito lo scioglimento del cumulo al fine di dichiarare l’estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità. Lo scioglimento è ammesso solo per consentire l’accesso agli istituti di diritto penitenziario e a benefici quali l’indulto e l’amnistia, non per far valere cause estintive che presuppongono una valutazione autonoma delle singole pene. Non è possibile, infatti, stabilire un ordine di espiazione tra le pene ricomprese nel cumulo, dovendo la detenzione essere imputata alla pena unitaria nel suo complessivo ammontare.

Il Fatto

Il condannato chiedeva al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione per decorso del tempo della pena di anni uno di reclusione ed euro 258,23 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Lanciano del 15 giugno 1998, irrevocabile il 16 ottobre 2009, e della pena di mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Forlì del 30 novembre 2009, irrevocabile il 16 giugno 2010.

Secondo l’istante le pene sarebbero dovute considerare eseguibili dal 24 febbraio 2011, perché già in quella data il Tribunale di Forlì era nelle condizioni di rilevare il superamento del limite dell’indulto, poi ridimensionato con provvedimento del 20 giugno 2014. Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta e, sull’opposizione del condannato, confermava il rigetto richiamando il principio dell’unitarietà dell’esecuzione. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a vizio di motivazione e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 172, comma primo, cod. pen., che attribuisce efficacia estintiva della pena principale al decorso del tempo, e dall’art. 172, comma quarto, cod. pen., secondo cui il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, senza rilievo per il momento di emissione o di notifica dell’ordine di esecuzione.

Il richiamo è a Sez. U n. 46387 del 17/12/2021, Scott, secondo cui il decorso del tempo per l’estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione, ricominciando a decorrere solo se il condannato si sottragga volontariamente all’esecuzione con evasione.

Il nodo è però un altro. Le due condanne sono confluite in un provvedimento di cumulo. Il principio della unitarietà della esecuzione impone di ritenere che tutte le pene della stessa specie siano state poste in esecuzione contemporaneamente: l’ordinamento non prevede alcun ordine di espiazione delle sanzioni detentive ricomprese in una esecuzione cumulata. Ne deriva che, mentre è in corso l’esecuzione del cumulo, non può ammettersi lo scioglimento dello stesso per dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità.

La Corte precisa i confini dell’istituto: lo scioglimento del cumulo è consentito solo al fine di concedere al condannato l’accesso agli istituti di diritto penitenziario o a benefici quali l’indulto e l’amnistia. Al di fuori di tale ipotesi va data continuità al costante orientamento di legittimità. Non è dunque possibile stabilire un ordine nell’esecuzione delle pene ricomprese nel cumulo, così da consentire di dichiarare la prescrizione di alcune di esse nel corso della esecuzione cumulata.

Nella specie, essendo ancora in corso l’esecuzione della pena cumulata, certamente non potevano essere decorsi i termini di cui all’art. 172 cod. pen. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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