Travisamento della prova e doppia conforme: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 24046 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, con evidenza tale da imporre il riscontro della non corrispondenza tra le motivazioni di entrambe le sentenze e il compendio acquisito nel contraddittorio. La cd. doppia conforme non esonera la corte territoriale dal riscontrare adeguatamente i motivi di appello, potendo le due sentenze essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. Le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti in fase di indagini, utilizzate in dibattimento per le contestazioni e dal testimone non confermate, sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come riscontro o prova dei fatti rappresentati, neppure se la ritrattazione sia ritenuta inattendibile in base a circostanze acquisite aliunde. Il concorso morale non può essere affermato in via apodittica, senza dare conto delle modalità del contributo causale.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 12 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 25 febbraio 2025 nei confronti di due imputati, ciascuno alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I reati contestati ai capi 2 e 3 erano l’invasione di terreni di proprietà di un’associazione religiosa, ex art. 633 cod. pen., e il pascolo abusivo, ex art. 636 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori dei due imputati, articolando tre motivi ciascuno: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e censure sulla determinazione della pena. La questione centrale riguardava la solidità del quadro probatorio, incentrato sulle dichiarazioni di un teste ritenuto in parte reticente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondati e assorbenti il primo motivo del ricorso del primo imputato e il primo e secondo motivo del ricorso del secondo, con i quali si censurava l’affermazione di responsabilità per dati probatori travisati e manifesta illogicità della motivazione. Pur ricorrendo la cd. doppia conforme, la corte territoriale non ha riscontrato adeguatamente i motivi di appello e ha fornito conclusioni distoniche rispetto ai dati probatori riportati.
I giudici di legittimità richiamano il consolidato principio secondo cui il travisamento della prova è deducibile quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze acquisite, di tale macroscopica evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).
Nel caso concreto, l’accusa si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni di un teste, la cui attendibilità è stata oggetto di lettura parziale da parte dei giudici di merito. La Corte osserva che le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, utilizzate in dibattimento per le contestazioni e dal testimone non confermate, sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti rappresentati, neppure quando la ritrattazione sia ritenuta inattendibile in base a circostanze acquisite aliunde (Sez. 3, n. 26387 del 17/04/2025, Marranghella, Rv. 288386). Il fatto che il teste non abbia “misconosciuto” le precedenti dichiarazioni non implica che le abbia confermate, ancorché in termini laconici, specie a fronte di reticenze non meglio precisate.
La Corte rileva inoltre una contraddizione nella sentenza di appello, là dove afferma il consenso delle parti per l’acquisizione del verbale di sommarie informazioni del teste, mentre dalla sentenza di primo grado risulta che tale acquisizione riguardava un teste diverso. Il vizio motivazionale è ancora più evidente nei confronti del secondo imputato, la cui presenza alla conversazione è stata valorizzata senza che la corte territoriale abbia dato conto delle modalità del contributo concorsuale, affermato in via apodittica.
La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, da effettuarsi nel rispetto dei canoni motivazionali indicati.
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Nota della Redazione
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