Revoca dell’affidamento in prova e decorrenza retroattiva non motivata (Cass. pen. Sez. I n. 31251 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione delle prescrizioni, ma all’ipotesi in cui il giudice di sorveglianza ritenga le violazioni, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento, con obbligo di motivazione logica ed esauriente. Il provvedimento che dispone la revoca con effetto ex tunc deve indicare le ragioni della decorrenza: è insufficiente la motivazione che fa decorrere la revoca da un episodio anteriore senza spiegare perché, quando tra quell’episodio e la condotta successiva non risultano segnalate violazioni né provvedimenti di sospensione cautelativa. La valutazione sulla residua pena da espiare spetta al Tribunale di sorveglianza, caso per caso, in ragione del periodo di prova trascorso nell’osservanza delle prescrizioni e della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza dell’08.04.2025, ha revocato con decorrenza dal 7 giugno 2024 l’affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti del condannato, in relazione a una pena in esecuzione irrogata con pronuncia definitiva, ratificando la sospensione cautelativa della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza in data 7 marzo 2025.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla retroattività della revoca; in via subordinata, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sui presupposti della revoca e sulla sua decorrenza. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per aver disposto la revoca dal 7 giugno 2024 e non dal marzo 2025. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza costante sulla revoca dell’affidamento in prova: la misura non è collegata alla sola violazione delle prescrizioni, ma alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che deve giustificare l’uso del potere con motivazione logica ed esauriente. Richiama quindi il principio della Corte cost. n. 343 del 1987, secondo cui la revoca può essere disposta con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato riveli l’inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo.
I giudici di legittimità ricordano che i benefici penitenziari non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato: la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione è subordinata a una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, ancorata alla legge. Il provvedimento concessivo è connotato da stabilità relativa, non assimilabile al giudicato, e può essere revocato in presenza di elementi di novità, sopravvenuti o preesistenti, purché in questo secondo caso non conosciuti dal Tribunale.
Nel caso concreto la Corte ritiene la motivazione congrua e immune da vizi quanto alla disposta revoca: il Tribunale ha valutato la qualità del comportamento accertato, le diffide disattese e le carenze del percorso risocializzante, giungendo a un ragionamento ineccepibile sull’incompatibilità delle condotte con la prosecuzione dell’esperimento. Non rileva il denunciato travisamento per omissione dei dati della memoria difensiva, poiché il ragionamento del Collegio risulta nel complesso incompatibile con le deduzioni contenute.
La motivazione è invece scarna quanto alla decorrenza della revoca dal 7 giugno 2024. Il comportamento tenuto durante la prova può rivelarne il fallimento sin dall’inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca con effetto da un certo episodio deve offrire chiare indicazioni in tal senso. Il ricorso, senza addentrarsi in valutazioni di fatto, rileva la carenza di motivazione rispetto all’assenza, per un lungo periodo dall’inizio della misura, di infrazioni: lo stesso Tribunale evidenzia che tra il 7 giugno 2024 e la condotta del marzo 2025 non sono segnalate violazioni, né risulta adottato un provvedimento di sospensione cautelativa.
Consegue il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale, libero nell’esito, integri la motivazione in relazione alla decorrenza, con rigetto nel resto del ricorso. È disposto l’oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato e dei titoli di reato.
Nota della Redazione
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