La difformità tra accordo e sentenza di patteggiamento impone l’annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 3647 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, vige il principio della necessaria corrispondenza, per qualità e quantità, tra la pena applicata e quella oggetto dell’accordo. La richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena: grava sul giudice l’obbligo di verificarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta qualora la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto, che ha natura unitaria. Il giudice non può applicare la pena concordata omettendo la sostituzione pattuita, né può disporre una sanzione sostitutiva diversa. La pronuncia difforme dall’accordo è viziata e va annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca applicava all’imputato, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, in relazione al comma 2, lett. c), Cod. strada, disponendo la sospensione della patente di guida per mesi dodici.
Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. per la difformità tra la pronuncia e l’accordo, che prevedeva la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 186, comma 7, Cod. strada per l’illegittimo raddoppio della sospensione della patente per l’appartenenza del veicolo a terzi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l’accordo e la sentenza.
Dall’atto di opposizione a decreto penale risultava che l’imputato aveva richiesto l’applicazione della pena con la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (computata in giorni 180 ragguagliati a euro 5,00 al giorno), alla quale il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso. Il giudice, tuttavia, applicava la sola pena concordata, omettendo la sostituzione.
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, quando nel patteggiamento venga richiesta la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata senza concedere la chiesta sostituzione, non essendogli consentito modificare l’accordo nè applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita (Sez. 2, n. 9841 del 2024; Sez. 3, n. 51692 del 2016; Sez. 2, n. 10133 del 1993).
La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto (Sez. 2, n. 31488 del 2023, Rv. 284961).
Nel caso di specie, avendo le parti concordato la sostituzione, il giudice, dopo aver verificato i presupposti, avrebbe dovuto recepire l’intero accordo. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Lucca per l’ulteriore corso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.