Divieto di reformatio in peius e graduazione della pena in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 1235 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che deduca la violazione del divieto di reformatio in peius qualora la pena finale determinata dal giudice di appello, quantificata entro la cornice edittale, risulti inferiore a quella inflitta in primo grado, a nulla rilevando le mere ipotesi circa una presunta maggiorazione della pena base o una riduzione per il tentativo di misura non specificata. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie all’onere motivazionale richiamando la gravità del fatto, le modalità di esecuzione e la personalità dell’imputato, ivi compresa la sussistenza della recidiva. La determinazione della pena non è consentita in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e non illogica.
Il Fatto
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, riconosciuta l’equivalenza delle attenuanti generiche con tutte le aggravanti contestate, ha rideterminato la pena per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 5 cod. pen. Il fatto contestato riguarda il tentativo di impossessarsi del denaro di uno sportello bancomat facendolo esplodere con gas acetilene, con l’aggravante di aver agito con violenza sulle cose e in orario notturno.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse violato il divieto di reformatio in peius, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, applicando una pena base superiore al primo giudizio o una riduzione per il tentativo di misura inferiore. La Suprema Corte rileva come il motivo sia manifestamente infondato poiché il giudice di appello non ha fissato una pena base maggiore e la pena finale, quantificata entro la cornice edittale dell’art. 624 cod. pen., è inferiore a quella inflitta in primo grado. Le doglianze del ricorrente risultano quindi basate su mere ipotesi, smentite dagli atti processuali.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava il vizio di motivazione in ordine all’individuazione della pena base e della riduzione per il tentativo. Anche tale motivo è dichiarato manifestamente infondato: la decisione impugnata ha adeguatamente motivato sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato, ritenendo sussistente la recidiva, espressiva di maggiore pericolosità. La Corte ricorda che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione resa, fondata sulla peculiare gravità del reato commesso mediante esplosivo, sulle modalità esecutive preorganizzate e sulla personalità degli imputati, risulta congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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