Notifica non certifica la verità: esclusa falsità ideologica del privato (Cass. pen. Sez. 5 n. 13051 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione resa a un pubblico ufficiale solo quando l’atto nel quale è trasfusa sia destinato, per norma giuridica, a provare la verità dei fatti attestati, con obbligo per il dichiarante di dire il vero. La relata di notifica non è atto destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati dal destinatario, ma solo l’attività compiuta dall’ufficiale notificatore. Il verbale di sommarie informazioni testimoniali, invece, è diretto a provare il contenuto delle dichiarazioni, con obbligo di verità del dichiarante. Il successivo ritrovamento in possesso di un documento non consente di dedurre logicamente che il possesso esistesse anche al momento della dichiarazione di non averlo.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato per il reato di falsità ideologica perché, durante la notifica del provvedimento del Questore che disponeva l’annotazione “documento non valido ai fini dell’espatrio” sulla sua carta d’identità, aveva dichiarato ai carabinieri di non essere in possesso del documento, consegnato alle autorità bulgare. La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna, ritenendo falsa la dichiarazione perché la carta era stata poi esibita al rientro in Italia.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto richiamato il principio per cui il reato di cui all’art. 483 cod. pen. richiede che l’atto pubblico sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e che una norma imponga al privato l’obbligo di dichiarare il vero. Il thema decidendum è stato quindi verificato distinguendo i due atti in cui le dichiarazioni erano confluite.

Quanto alla relata di notifica, essa non è destinata ad attestare la verità delle dichiarazioni del destinatario, ma solo l’attività compiuta dal pubblico ufficiale. La falsità di quanto dichiarato in quella sede, pertanto, non integra il delitto contestato, analogamente alla falsa dichiarazione di possesso del contrassegno assicurativo resa al controllo di polizia.

Per il verbale di sommarie informazioni testimoniali, la Corte ha ricordato che le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. sono atti diretti a provare il contenuto della dichiarazione, con obbligo giuridico di dire il vero. Ha però rilevato un difetto di accertamento: non è dato comprendere se le informazioni assunte fossero effettivamente tali o solo funzionali all’esecuzione del provvedimento amministrativo.

Sul piano probatorio, la Corte ha ritenuto il dato fattuale privo di forza inferenziale: l’esibizione della carta al rientro in Italia non permette di dedurre che il possesso esistesse anche al momento della notifica, ma risulta anzi coerente con la dichiarazione sul luogo di custodia. Gli ulteriori elementi evocati sono stati giudicati autonomamente inidonei a fondare il giudizio di falsità. La sentenza è stata annullata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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