Quasi flagranza e inseguimento del privato: legittimo l’arresto (Cass. pen. Sez. V n. 31273 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto in flagranza, la cd. quasi flagranza di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 382 cod. proc. pen. ricorre anche quando l’inseguimento dell’autore del reato sia compiuto da un privato o dalla persona offesa, senza perdere di vista il fuggitivo, subito dopo la consumazione del fatto. Non è necessario che il soggetto inseguitore coincida con colui che procede all’arresto, né che la polizia giudiziaria abbia avuto diretta cognizione del reato: è sufficiente che essa abbia percepito direttamente l’inseguimento, ad opera di terzi e immediatamente dopo il reato. Resta fermo il limite per cui chi esegue l’arresto deve determinarsi in virtù della diretta percezione della situazione fattuale costitutiva dello stato di flagranza, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona, con ordinanza dell’8 aprile 2025, non ha convalidato l’arresto eseguito nei confronti di un indagato in ordine al delitto di violazione di domicilio di cui all’art. 614, comma primo, cod. pen. Il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti della misura precautelare, qualificando la condotta come arresto eseguito da privati per un reato procedibile a querela, per il quale non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 383 cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, deducendo violazione di legge: la fattispecie concreta non rientrerebbe nell’arresto da privato, ma in un’ipotesi di quasi flagranza a seguito di inseguimento, conclusosi con la consegna dell’indagato alla polizia giudiziaria sopravvenuta, con conseguente legittimità dell’arresto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra l’arresto in flagranza eseguito dal privato nei casi consentiti dall’art. 383 cod. proc. pen., che si sostanzia nell’esercizio di fatto dei poteri propri degli organi di polizia giudiziaria, e il mero comportamento di denuncia, configurabile quando il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo della polizia giudiziaria. A sostegno richiama la giurisprudenza di legittimità in materia.
Il passaggio centrale è la distinzione, nell’ambito della quasi flagranza, tra l’inseguimento effettivo e quello c.d. ideale. Nel primo l’inseguitore non perde di vista colui che insegue, senza soluzione di continuità, subito dopo la consumazione del reato, così validando il rapporto logico-temporale tra azione delittuosa e individuazione dell’autore. Nel secondo la polizia giudiziaria si pone sulle tracce del fuggitivo solo dopo la sua fuga, attraverso informazioni e indagini sul campo: ipotesi quest’ultima, estranea al caso, che integra il principio di illegittimità dell’arresto fondato su informazioni acquisite da vittima o terzi.
Le Sezioni Unite n. 39131 del 2015 hanno evidenziato che il lemma “inseguire” e il requisito cronologico di immediatezza postulano una correlazione funzionale tra diretta percezione dell’azione delittuosa e privazione della libertà del reo fuggitivo. L’eccezionale potere di privare taluno della libertà trova giustificazione nell’altissima probabilità di colpevolezza; e sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa a suffragare la sicura previsione dell’accertamento giudiziario. L’inseguimento immediato, da chiunque compiuto, assume dunque valore determinante: è l’inseguimento, non la fuga, ad avvincere il reo allo stato di flagranza.
Dalla regola discende un ulteriore corollario: l’art. 382 cod. proc. pen. richiede che chi procede all’inseguimento abbia avuto cognizione diretta del delitto, ma non postula la coincidenza tra inseguitore e soggetto che esegue l’arresto. Come non è necessario che chi arresta abbia diretta cognizione del reato quando l’indagato sia sorpreso con cose o tracce, così non è necessario che la polizia giudiziaria abbia cognizione diretta del reato, essendo sufficiente la percezione diretta dell’inseguimento ad opera di terzi. L’unico limite, imposto dall’interpretazione delle Sezioni Unite, è che chi esegue l’arresto si determini in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, e non di informazioni ricevute.
Nel caso concreto la Corte ravvisa un ininterrotto collegamento tra l’autore del fatto e chi, avendolo visto commettere il reato, lo ha inseguito e immobilizzato, attendendo l’arrivo della polizia giudiziaria prontamente chiamata. La polizia giudiziaria ha direttamente percepito l’attività di inseguimento, sia pure nella fase finale, e ha proceduto all’arresto in una delle ipotesi di flagranza previste dall’art. 382 cod. proc. pen. Si verte, pertanto, in un’ipotesi di quasi flagranza e non nell’art. 383 cod. proc. pen. L’ordinanza di non convalida è annullata senza rinvio, attesa l’inutilità di una pronuncia meramente formale del giudice del merito.
Nota della Redazione
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