Misure cautelari e presunzione relativa per i delitti di narcotraffico associativo (Cass. pen. Sez. V n. 31271 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., tra cui rientra quello associativo in materia di stupefacenti, opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. La presunzione è superabile solo da elementi concreti, acquisiti agli atti, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che esse possono essere soddisfatte con misure diverse. Non integra il fatto estintivo della presunzione un’esperienza lavorativa di durata e portata assai limitate, né la mera assenza di riscontri investigativi successivi. Il giudice della cautela può valorizzare, ai fini del mantenimento del legame con contesti criminali, anche episodi di frequentazione con soggetti poi arrestati per reati in materia di stupefacenti.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per una pluralità di episodi di detenzione e cessione di stupefacente e per la partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 21 febbraio 2025, aveva rigettato il gravame proposto dalla difesa.

Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo l’inosservanza degli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l’omessa valutazione delle emergenze investigative. In particolare, la difesa sosteneva che i fatti risalissero ai primi mesi del 2022 e che il rinvenimento di un modestissimo quantitativo di marijuana per uso personale, con contestazione della sola violazione amministrativa, non potesse fondare alcuna esigenza di cautela e che l’indagato avesse ormai interrotto ogni rapporto con i complici, dedicandosi ad attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato infondato e, pertanto, respinto. La Corte ha preliminarmente rilevato che le censure non investivano i gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sussistenti dai giudici di merito in relazione a tutti gli episodi contestati e, in particolare, per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico.

Da tale qualificante episodio delittuoso l’ordinanza impugnata ha correttamente desunto l’operatività della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., che impone la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari o la loro satisfazione con misure diverse.

Quanto alla dedotta interruzione dei legami criminali, il Tribunale del riesame ha ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, che la limitata esperienza lavorativa estiva fosse insufficiente a dimostrare un radicale cambiamento di vita rispetto all’adesione continuativa a logiche delinquenziali.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato il controllo dell’indagato in compagnia di un soggetto poi arrestato per reati in materia di stupefacenti, traendone un argomento non illogico a sostegno del mantenimento di legami con contesti criminali dediti al commercio di droga anche dopo i reati oggetto dell’imputazione cautelare. La deduzione difensiva sui rapporti di parentela con tale soggetto è stata ritenuta di natura eminentemente fattuale e fondata su circostanze indimostrate.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la decisione la rimessione in libertà, la Cancelleria ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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