Quasi flagranza e arresto del privato: rileva l’inseguimento della vittima (Cass. pen. Sez. II n. 38660 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di quasi flagranza, l’art. 382 cod. proc. pen. presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo. L’inseguimento della persona offesa rileva autonomamente e non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto, né la percezione diretta dell’inseguimento da parte della polizia giudiziaria sopraggiunta. Ne consegue che è legittimo l’arresto eseguito dal privato ai sensi dell’art. 383 cod. proc. pen., con consegna dell’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e sussistono i requisiti per la successiva convalida.

Il Fatto

Nella notte del 14 agosto 2025, a Roma, due turisti stranieri rimasti vittime di una rapina aggravata venivano avvicinati da due soggetti sopraggiunti su un monopattino elettrico. Il mezzo su cui viaggiavano i turisti era stato speronato, con conseguente caduta a terra del guidatore e successivo strappo violento della collana che indossava. Gli autori del fatto si davano alla fuga, inseguiti dalla vittima, che riusciva a raggiungere e trattenere uno solo dei responsabili, consegnandolo poi alla polizia giudiziaria allertata da due militari della Guardia di Finanza liberi dal servizio.

Il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di convalida dell’arresto, ritenendo insussistente il requisito di cui all’art. 382 cod. proc. pen., poiché l’arrestato era stato inseguito e fermato dalla persona offesa e la polizia giudiziaria, sopraggiunta nelle more, non aveva avuto diretta cognizione dell’inseguimento, né erano state rinvenute sulla persona dell’indagato cose o tracce pertinenti al reato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione accoglie il ricorso, rilevando l’erronea applicazione degli artt. 382 e 383 cod. proc. pen. da parte del giudice della convalida. Il Tribunale aveva richiamato una pronuncia di legittimità relativa a un’ipotesi di arresto nella quasi flagranza, ma il passaggio estrapolato dalla motivazione risulta fuorviante e avulso dal contesto della fattispecie esaminata. Nel caso di specie, alla stregua della ricostruzione dei fatti emergente dal verbale d’arresto, si verte in ipotesi di arresto in flagranza ad opera del privato, ovvero della persona offesa che, a seguito della patita rapina, aveva inseguito l’indagato fermandolo e consegnandolo alla polizia giudiziaria intervenuta sul posto.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 383 cod. proc. pen. riconosce e disciplina l’arresto in flagranza di reato da parte del privato, consentito nei casi in cui l’adozione della misura precautelare è obbligatoria ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen. Detta facoltà si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria, con consegna dell’arrestato senza ritardo, non essendo prevista alcuna possibilità di trattenimento oltre il tempo strettamente necessario, al fine di evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona.

Quanto alla nozione di quasi flagranza, i cui effetti sono equiparati alla flagranza, l’art. 382 cod. proc. pen. prevede testualmente che versa in detta situazione chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima. Contrariamente a quanto assume l’ordinanza impugnata, l’inseguimento effettuato dalla persona offesa del reato rileva autonomamente e non solo quando cada sotto la percezione della polizia giudiziaria.

La Corte richiama il proprio costante orientamento, secondo cui la quasi flagranza presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto. Essa richiede una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza.

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi in presenza di un titolo di reato che prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza, dell’inseguimento di uno degli autori da parte della vittima dell’illecito, che riusciva a bloccarlo e trattenerlo con l’ausilio di due appartenenti alla Guardia di Finanza fuori servizio, consegnandolo subito dopo alle forze dell’ordine. Si versa dunque in una situazione di quasi flagranza che legittimava l’arresto anche ad opera del privato e che integrava i requisiti richiesti per la successiva convalida. La Corte annulla pertanto senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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