Rivalutazione delle prove in caso di giudicato assolutorio per periodo antecedente (Cass. pen. Sez. I n. 31276 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione. In caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o direzione, la rivalutazione delle prove acquisite in un precedente procedimento concluso con sentenza assolutoria relativa a un differente arco temporale è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino il nuovo periodo contestato e non attengano a quello coperto da giudicato. La condotta tipica non può desumersi dalla mera percezione esterna di autorevolezza criminale, né dalla detenzione prolungata in regime speciale, occorrendo la prova di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita del sodalizio. L’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. richiede l’accertamento del reinvestimento di utilità provenienti da delitti in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio, sulle altre offerenti gli stessi beni o servizi.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato le pene nei confronti di cinque imputati per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, oltre che per due estorsioni aggravate e un delitto in materia di armi. Il sodalizio, operante a Reggio Calabria e zone limitrofe, era già oggetto di plurimi accertamenti definitivi.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi, tra l’altro, della ricostruzione dei rispettivi ruoli associativi, della configurabilità delle aggravanti e del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la posizione dell’imputato che, già condannato per partecipazione al medesimo sodalizio per il periodo 2005-2007 e successivamente assolto con decisione definitiva per le condotte protratte fino al giugno 2013, è stato ritenuto partecipe per il periodo successivo, benché detenuto ininterrottamente e, dal gennaio 2014, in regime speciale.

Il percorso dei giudici di merito muove dall’assunto — ritenuto erroneo — che l’imputato abbia trasferito a un coimputato i poteri di vertice del sodalizio. Tale ricostruzione è contraddittoria, perché afferma un ruolo apicale mai accertato e, al contempo, rivaluta in chiave associativa condotte collocate in un arco temporale coperto da giudicato assolutorio.

Richiamando Sez. 2 n. 7870 del 2020, la Corte ribadisce che la chiamata in correità deve avere ad oggetto un’accusa relativa al periodo oggetto di nuova contestazione e che le intercettazioni attinenti a condotte comprese nel giudicato rilevano solo se indicative della progettazione di condotte future. Né la percezione esterna di autorevolezza, né la detenzione in regime speciale bastano, occorrendo la prova di un contributo oggettivo alla vita del gruppo, secondo il principio di Sez. Un. n. 33748 del 2005 e di Sez. 2 n. 6819 del 2013.

Quanto al ruolo apicale attribuito a un altro imputato, la Corte rileva che gli elementi valorizzati sono compatibili con la semplice partecipazione: non risulta verificato l’effettivo esercizio del ruolo di vertice, riconoscibile all’esterno e produttivo di assoggettamento interno, come richiesto da Sez. 6 n. 40530 del 2017.

La Corte accoglie, infine, i ricorsi in ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. I giudici di merito hanno combinato le risultanze di un procedimento che aveva escluso la circostanza con quelle del presente, senza illustrare la provenienza da delitti dei compendi reimpiegati né la loro riferibilità all’associazione, in contrasto con Sez. Un. n. 25191 del 2014.

Vanno invece rigettati gli ulteriori motivi, relativi alle estorsioni, alla qualificazione della condotta estorsiva in assenza di minacce esplicite, alla natura armata del sodalizio e alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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