Inammissibili prove nuove nel riesame cautelare reale (Cass. pen. Sez. 2 n. 15093 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sono producibili esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che non costituiscano prova nuova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale ed efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delle doglianze che denuncino vizi di motivazione. Il vizio di travisamento della prova non è deducibile in tale sede. I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari non possono essere direttamente prodotti al giudice della legittimità, ma devono essere acquisiti nelle fasi incidentali di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. o valutati nel prosieguo del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catania annullava il decreto di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. per un importo di € 58.910 in via diretta e per equivalente, nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., concernente indebite percezioni di contributi comunitari per attività di pascolo ritenute mai effettuate. Il tribunale escludeva la sussistenza del fumus commissi delicti, valorizzando dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da soggetti che avevano riferito di aver coadiuvato l’indagato nelle attività di pascolo e transumanza. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo, deducendo violazione di legge per l’erronea interpretazione della normativa di settore, che richiederebbe l’obbligatorio possesso del codice pascolo per l’esercizio dell’attività.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della memoria depositata dal Procuratore Europeo contenente un’informativa di polizia giudiziaria con allegate dichiarazioni di soggetti informati sui fatti. Secondo un costante orientamento, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti solo documenti che la parte non abbia potuto esibire nei precedenti gradi, purché non costituiscano prova nuova (Sez. 2, n. 42052 del 2019, Moretti; Sez. 3, n. 5722 del 2016, Sanvitale). L’argomento letterale è considerato insuperabile: gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen., richiamato quest’ultimo dall’art. 325 cod. proc. pen., consentono la formulazione di motivi nuovi ma non la produzione di documenti nuovi, non avendo il nuovo codice previsto all’art. 613 la facoltà di esibizione prevista dall’abrogato art. 533 cod. proc. pen. Detto principio è stato ribadito proprio per il ricorso avverso l’ordinanza di riesame di un sequestro preventivo, che ha ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario sulla base degli elementi valutati nelle precedenti fasi cautelari.

Quanto al travisamento della prova, la Corte ha precisato che tale vizio è censurabile solo quando si assuma l’erroneità della valutazione di merito, non anche quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamente all’analisi della Cassazione. Per i provvedimenti cautelari reali, il vizio non è comunque deducibile, essendo il ricorso ammesso solo per violazione di legge. Per gli elementi sopravvenuti nel corso delle indagini, la Corte ha indicato l’onere del pubblico ministero di avanzare nuove richieste al G.I.P. o di produrli nelle fasi incidentali di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., dove è garantito il contraddittorio tra le parti, come affermato da Sez. 2, n. 3854 del 2021, Aprovitola.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza. La sola omessa richiesta del codice pascolo, anche a volerla ritenere obbligatoria, non è sufficiente a provare il fumus della truffa, dovendosi dimostrare l’inesistenza dei bovini o la falsa rappresentazione di altri elementi fattuali posti a fondamento della domanda di contributo. Il ricorrente non ha offerto argomenti decisivi per confutare le conclusioni del giudice del riesame, limitandosi a prospettare un’irregolarità formale quale presupposto del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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