Permessi premio inammissibili per il detenuto sottoposto al 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 31279 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), d.l. n. 162/2022, convertito dalla legge n. 199/2022, è manifestamente infondata. La disposizione, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto al regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis ord. pen. solo dopo la revoca o la mancata proroga del provvedimento applicativo, non presenta, sotto l’aspetto considerato, significativi elementi di novità rispetto alla formulazione previgente e non viola gli artt. 3, 13 e 27 Cost. Ne deriva che la relativa richiesta va dichiarata inammissibile, senza alcun vaglio nel merito dei presupposti di concedibilità.

Il Fatto

Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen., la richiesta di accesso al regime dei permessi premio avanzata da un detenuto sottoposto al regime differenziato. Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 29 novembre 2024, ha rigettato il reclamo, escludendo la violazione delle norme in materia di M.A.E. e ritenendo non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2, ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.; la violazione delle norme comunitarie e dell’art. 720-bis cod. proc. pen. in materia di M.A.E.; l’omesso accertamento dei presupposti di fatto del permesso, in ragione della presunta dissociazione e del positivo comportamento carcerario.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di legittimità costituzionale, dichiarandola manifestamente infondata. Il Collegio richiama due recenti pronunce della stessa Sezione, di cui condivide gli approdi. La nuova formulazione dell’art. 41-bis ord. pen. non introduce, sotto il profilo considerato, elementi di novità rispetto al passato.

È vero che, prima della riforma del 2022, non sussisteva una formale incompatibilità tra regime differenziato e accesso ai permessi premio, sicché le relative istanze dovevano essere vagliate nel merito. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 42723 del 07/10/2021 e Sez. I n. 21946 del 08/06/2020. Tuttavia, la stessa Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 197 del 2021, aveva già posto l’accento sul legame tra il regime del 41-bis e l’impossibilità di accesso ai benefici penitenziari, precisando che l’applicazione del regime presuppone l’attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali.

Il legislatore del 2022 ha recepito questa indicazione, adattando la disciplina dell’istituto alle sue connotazioni strutturali, sulle quali la riforma non ha inciso in misura significativa (Sez. I n. 28618 del 20/02/2024; Sez. I n. 6766 del 05/02/2025).

Le ulteriori doglianze sono parimenti infondate. Il divieto di ottenere il permesso premio è temporaneo e dipende dalla sottoposizione al regime del 41-bis in ragione della perdurante pericolosità. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei M.A.E., a prescindere dal fatto che la pena in esecuzione sia l’ergastolo o la reclusione.

Quanto all’omesso accertamento dei presupposti di fatto, la Corte rileva che, a fronte della legittimità della preclusione, ogni ulteriore valutazione era superflua. Il mutato quadro normativo si applica al permesso premio in quanto tale istituto non determina una trasformazione della natura della pena, con conseguente operatività del principio tempus regit actum (Sez. I n. 41549 del 19/09/2024; Sez. I n. 38278 del 20/04/2023). La domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *