Conflitto di competenza preventiva: eccezione tardiva e annullamento confisca (Cass. pen. Sez. I n. 31278 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata a pena di decadenza nella fase introduttiva, che si esaurisce con l’accertamento della regolare costituzione delle parti. Una volta maturata la decadenza ex art. 7, comma 10 bis, d.lgs. n. 159 del 2011, la questione non è più riproponibile in appello. L’erroneo accoglimento dell’eccezione da parte del giudice dell’impugnazione riverbera i propri effetti sul provvedimento di annullamento del decreto di confisca, che si fondi esclusivamente sull’ordinanza declinatoria di competenza, travolgendolo. Nel giudizio di prevenzione la competenza per territorio relativa alla confisca segue quella della fase del sequestro, non rilevando che il procedimento penale presupposto sia stato attratto alla competenza di altro tribunale in ragione di un più ampio sodalizio criminale.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal procedimento di prevenzione instaurato dal Tribunale di Salerno nei confronti di tre proposti, ritenuti socialmente pericolosi in quanto evasori fiscali seriali nel settore della compravendita di carburanti agricoli. A valle di un decreto di sequestro divenuto definitivo, il Tribunale di Salerno emetteva il decreto di confisca del 20/11/2023. Gli interessati proponevano appello e la Corte di appello di Salerno, con provvedimento del 19/03/2025, declinava la propria competenza territoriale in favore del Procuratore della Repubblica di Taranto, annullando il provvedimento di confisca.

Il Procuratore di Taranto chiedeva la rinnovazione della proposta al Tribunale di Lecce che, con ordinanza del 06/05/2025, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 e ss. cod. proc. pen., contestando la declinatoria salernitana. Il sostituto Procuratore generale concludeva per la competenza della Corte di appello di Salerno.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i giudici di procedere determina la stasi del procedimento, superabile solo con la decisione di legittimità. Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Salerno.

Dirimente è la considerazione che l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla sola difesa di uno dei proposti nel corso del giudizio di primo grado, era intervenuta dopo l’esaurimento della fase introduttiva, con conseguente decadenza ex art. 7, comma 10 bis, d.lgs. n. 159 del 2011. L’esame dei verbali consente di acclarare che il procedimento aveva avuto inizio all’udienza del 27 aprile 2023, nel corso della quale si era concluso l’accertamento della regolare costituzione delle parti e si era dato atto della regolarità delle notifiche. Il rinvio all’udienza del 12 giugno 2023 fu disposto su richiesta del P.M. per consentirgli di controdedurre nel merito alle deduzioni difensive.

È pertanto erroneo il ragionamento della Corte di appello salernitana, secondo cui la fase introduttiva non si sarebbe ancora conclusa all’udienza successiva. L’intervenuta decadenza precludeva alla parte di riproporre l’eccezione in appello, avendo il Tribunale di Salerno correttamente dichiarato l’inammissibilità con ordinanza a verbale.

L’errore della Corte di appello nel ritenere tempestiva l’eccezione riverbera i propri effetti sulla decisione di annullamento del decreto di confisca, che si ancora esclusivamente all’ordinanza declinatoria di incompetenza. La determinazione della competenza in capo al Tribunale di Salerno travolge quindi l’annullamento del decreto di confisca, erroneamente disposto quale conseguenza dell’errato accoglimento dell’eccezione.

Conseguentemente, gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Salerno per la decisione sugli appelli proposti avverso il decreto di confisca. La richiesta della difesa di pronunciarsi sulla perdita di efficacia del decreto di sequestro non viene esaminata, estranea all’oggetto del conflitto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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