Reati ostativi e detenzione domiciliare del condannato ultrasettantenne (Cass. pen. Sez. I n. 31277 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il condannato che si trovi in espiazione della pena inflitta per uno dei delitti ostativi contemplati dall’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non può essere ammesso a fruire della detenzione domiciliare, neppure se ultrasettantenne. L’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. opera infatti un rinvio recettizio alla disposizione richiamata nella sua sola veste formale, quale elencazione di figure incriminatrici tipizzate, con esclusione delle deroghe e delle distinzioni per “fasce”. Le restrizioni introdotte dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non si applicano retroattivamente ove l’istituto invocato sia integralmente sopravvenuto al fatto di reato: in tal caso manca il termine di raffronto per configurare un inasprimento prevedibile.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione dell’ergastolo per i delitti di cui agli artt. 280 e 81, 110, 575, 577 cod. pen., commessi nel 1974 e accertati con sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 22.07.2015, passata in giudicato il 20.06.2017, ha chiesto la detenzione domiciliare in quanto ultrasettantenne.

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda, fondandosi sul combinato disposto degli artt. 47-ter, comma 1, e 4-bis ord. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità della misura e, in secondo luogo, la violazione degli artt. 7 CEDU e 25 Cost. per applicazione retroattiva della disciplina di emergenza del 1991.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile. L’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. ricomprende il delitto di omicidio tra le fattispecie ostative, e la previsione dell’art. 280 cod. pen. rientra tra i reati commessi per finalità terroristiche o eversive di cui al comma 1 della stessa disposizione.

Quanto al rinvio operato dall’art. 47-ter, comma 1, ord. pen., la Corte richiama un indirizzo consolidato, espresso da Sez. 1, n. 1541 del 2017, Sez. 1, n. 20278 del 2010 e Sez. 1, n. 13605 del 2010: il richiamo al dato testuale dell’art. 4-bis ord. pen. esclude l’autore del reato ostativo dall’ambito dei soggetti legittimati a invocare la misura, trattandosi di rinvio recettizio escludente. Il rapporto tra le norme è rimasto inalterato anche dopo la riforma del 2022, non modificandosi la valenza impeditiva della disposizione, secondo la regola ermeneutica di Sez. 1, n. 13751 del 2020, che esclude la rilevanza dell’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Sul secondo motivo la Corte dà atto di orientamenti non sempre collimanti. Da un lato, Sez. 1, n. 37107 del 2024 e Sez. 1 n. 3834 del 1994 escludono natura sostanziale alle norme dell’ordinamento penitenziario, operando il principio tempus regit actum; dall’altro, Sez. 1, n. 30702 del 2024 e Sez. 1, n. 31753 del 2024, muovendo dalla lettura dell’art. 25, comma 2, Cost. data da Corte cost. n. 32 del 2020, riconoscono natura sostanziale alle restrizioni del 1991 e ne affermano l’irretroattività.

La Corte ritiene però la prospettazione difensiva mal posta. Il fatto risale al 1974, quindi a epoca addirittura anteriore alla legge n. 354 del 1975. L’art. 47-ter ord. pen. è stato introdotto dall’art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663, mentre il comma che disciplina la detenzione domiciliare dell’ultrasettantenne è stato inserito dall’art. 7 legge 5 dicembre 2005, n. 251. All’epoca del reato, dunque, l’istituto non esisteva e il condannato nulla avrebbe potuto prevedere in tal senso: l’inesistenza della previsione al momento del fatto elide in radice la possibilità di invocare una riforma peggiorativa. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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