Invasione di edificio e stato di necessità abitativo (Cass. pen. Sez. II n. 31296 del 18.09.2025)

nel corpo del testo i dati identificativi delle persone fisiche (imputati e testimoni) sono presenti ma non riportati nel commento per rispetto dei divieti; i precedenti citati (Sez. 1 n. 23308 del 2024; Sez. 4 n. 46979 del 2024; Sez. 2 n. 20677 del 2017; Sez. 2 n. 35024 del 2020; Sez. 2 n. 10694 del 2019; Sez. 2 n. 9655 del 2015; Sez. 6 n. 28115 del 2012; Sez. U n. 13681 del 2016) sono ripresi esclusivamente dal testo del provvedimento.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
L’abusiva occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 Cost., purché ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Ne consegue che l’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. Il delitto di invasione di edificio di cui all’art. 633 cod. pen. richiede l’introduzione non momentanea nell’immobile altrui senza la volontà dell’avente diritto, con il dolo specifico di occupare o trarre altrimenti profitto e la consapevolezza dell’altruità del bene. È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, il motivo che deduce il travisamento della prova riportando meri stralci di singole deposizioni, estrapolati dal contesto processuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva dichiarato tre imputati responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., irrogando la pena di un mese di reclusione, condizionalmente sospesa.

Secondo l’accusa, gli imputati avevano occupato abusivamente un appartamento di proprietà I.A.C.P., già assegnato a un soggetto deceduto pochi giorni prima, forzandone la porta d’ingresso. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione per travisamento delle testimonianze, l’omessa applicazione dell’esimente dello stato di necessità e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili, esaminandoli congiuntamente perché sovrapponibili. Quanto al dedotto travisamento probatorio, i ricorrenti richiamano le deposizioni di due testimoni senza allegare i verbali trascrittivi, riportando solo un estratto di poche righe. Tale modalità impedisce l’apprezzamento del contenuto complessivo delle prove e la verifica dell’eventuale errore del giudice di merito.

La Corte ribadisce il consolidato orientamento di legittimità secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che, deducendo la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative estrapolati dal contesto dell’atto processuale. Anche a voler considerare le sole parti richiamate, la Corte di appello aveva riportato esattamente quanto riferito dai testimoni: la presenza delle due imputate all’interno dell’appartamento con la porta forzata e il concomitante sopraggiungere del terzo imputato con un blocco di serratura.

Nel merito della fattispecie, la Corte ricostruisce la condotta tipica dell’art. 633 cod. pen.: l’introduzione non momentanea in un edificio altrui, di cui non si abbia il possesso o la detenzione, senza la volontà dell’avente diritto, con il dolo specifico di occupare o trarne profitto e la consapevolezza dell’altruità del bene. La Corte territoriale ha correttamente desunto la prova della condotta di invasione avvenuta con violenza, essendo l’appartamento chiuso a chiave dopo il decesso dell’assegnatario, e ha ravvisato un preciso accordo tra gli imputati diretto a instaurare un potere di fatto sull’immobile.

Quanto allo stato di necessità, la Corte richiama il principio secondo cui l’esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. La Corte di appello ha evidenziato che non ricorreva alcuna emergenza abitativa, disponendo tutti gli imputati di un alloggio, e che l’invasione era avvenuta per risolvere situazioni conflittuali e godere di maggiori spazi.

Infine, la Corte esclude la particolare tenuità del fatto, richiamando il principio per cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. All’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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