Rapina impropria consumata senza impossessamento del bene (Cass. pen. Sez. II n. 31292 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa seguita da violenza o minaccia, non essendo richiesto il definitivo impossessamento del bene da parte dell’agente. Ai fini della consumazione è sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente ed esca dalla sfera di sorveglianza del possessore, restando irrilevante ogni successivo recupero. La diversa modulazione del momento consumativo rispetto al furto si giustifica per la successione invertita delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che connota la rapina impropria. Il tentativo resta configurabile nei soli casi di atti diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui, senza che la sottrazione si sia perfezionata.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, riqualificata la condotta originariamente contestata come tentata rapina impropria in quella di rapina impropria consumata, confermava la responsabilità del ricorrente. Secondo l’accusa, l’imputato si era avvicinato agli espositori di un negozio, aveva prelevato un giubbotto, lo aveva indossato e si era diretto verso l’uscita oltrepassando i dispositivi antitaccheggio, allontanandosi infine dal locale. Insospettite le commesse, che lo inseguivano, egli profferiva nei loro confronti parole minacciose, mimando con le mani il taglio della gola e avvicinandosi alle stesse per garantirsi il possesso del bene e l’impunità.
Contro la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 581 cod. proc. pen., 56 e 628 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere inquadrata come rapina tentata, poiché la sottrazione era stata costantemente osservata dalle commesse del negozio.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando anzitutto il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 34952 del 19.04.2012, Reina, secondo cui il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento. Ne deriva che la rapina impropria può perfezionarsi anche quando l’agente usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza conseguire, neppure per un breve intervallo, la disponibilità autonoma dello stesso.
La Corte ha poi valorizzato l’argomento della successione invertita delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona, che caratterizza la rapina impropria. Proprio per mantenere equiparate le fattispecie del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., il legislatore non richiede il vero e proprio impossessamento, ritenendo sufficiente la sola sottrazione, con conseguente spazio per il tentativo limitato ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui.
Il collegio ha inoltre richiamato il criterio distintivo rispetto al furto, già espresso dalle Sezioni Unite n. 52117 del 17.07.2014, Prevete: mentre nel furto, finché la cosa non è uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, questi è ancora in grado di recuperarla, con degradazione della condotta a mero tentativo, nella rapina la modalità violenta o minacciosa non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente.
La Corte ha pertanto ritenuto la qualifica di rapina impropria consumata coerente con tali indicazioni ermeneutiche e sottratta a censure in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, la Corte di appello aveva motivato in modo incensurabile, ritenendo che le circostanze dell’azione, e segnatamente la condizione di recidivo del ricorrente, ostassero al riconoscimento del beneficio.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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