Revoca della confisca in dispositivo non emendabile come errore materiale (Cass. pen. Sez. 3 n. 10283 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice d’appello dispone la revoca della confisca nel dispositivo della sentenza non è un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. allorché la sua eliminazione comporti una modificazione essenziale dell’atto. Lo strumento correttivo non può essere utilizzato per rimuovere un eventuale errore di giudizio in cui sia incorso il giudice nella decisione, ma solo per sanare discrasie meramente formali e prive di contenuto sostanziale. È comunque ammissibile l’impugnazione avverso la sentenza di condanna per dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 quando la motivazione della doppia conforme, ancorata a documenti e risultanze istruttorie, resiste alle censure relative all’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 23/05/2024, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell’imputato, amministratore di una società, per il delitto di dichiarazione infedele. Il giudice di secondo grado aveva applicato le attenuanti generiche, ridotto il trattamento sanzionatorio, concesso la sospensione condizionale della pena e disposto la revoca della confisca. A circa un anno di distanza, la stessa Corte aveva però eliminato quest’ultima statuizione con ordinanza del 10/06/2025, qualificandola come errore materiale e correggendola ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza, oltre che nei confronti della sentenza di merito, proponeva ricorso per cassazione l’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze rivolte contro la sentenza di condanna, ritenendole prive di adeguato confronto con il percorso argomentativo dei giudici di merito. In relazione all’elemento oggettivo, ha rilevato che la condanna non si fondava su semplici presunzioni tributarie, ma su elementi probatori concreti emersi dall’istruttoria: una scrittura privata non registrata contenente i reali termini della cessione di una partecipazione, una fattura relativa alla cessione di macchinari e la mancata contabilizzazione di canoni di locazione. Quanto all’elemento soggettivo, ha valorizzato la sottoscrizione da parte del ricorrente di una scrittura riepilogativa dell’operazione complessiva e la sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della società cessionaria, elementi dimostrativi della piena consapevolezza del carattere fraudolento della dichiarazione presentata.

Ha invece accolto i motivi di ricorso concernenti l’ordinanza di correzione dell’errore materiale. La Corte ha osservato che la revoca della confisca, contenuta nel dispositivo della sentenza d’appello, non poteva essere considerata una statuizione correggibile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., poiché la sua eliminazione comportava una modificazione essenziale dell’atto. Ha richiamato, in tal senso, il precedente di Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, che esclude l’applicabilità dell’istituto correttivo per la rimozione di un errore di giudizio. Ha inoltre evidenziato che, alla luce della motivazione della stessa sentenza impugnata, l’errore appariva addirittura insussistente, essendo la revoca coerente con la produzione documentale conclusiva della difesa concernente l’avvenuta definizione del giudizio tributario.

La Corte ha infine sottolineato l’effetto patologico dell’ordinanza correttiva, che aveva precluso all’Accusa la possibilità di impugnare la statuizione di revoca della confisca, rimossa illegittimamente dal successivo intervento del giudice territoriale. Ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ripristinando la statuizione originaria contenuta nel dispositivo della sentenza d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 130 c.p.p.

Tutte le 210 sentenze sull'art. 130 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *